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Indici della Rassegna

Titolo
Autonomia finanziaria delle regioni
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte Costituzionale, sent. dicembre 2005)
Testo
La riforma del titolo V della Costituzione, operata con Legge costituzionale n.3/2001, ha delineato un sistema di ripartizione normativa e finanziaria tra Stato e enti locali caratterizzata da un forte decentramento amministrativo.

In particolare, non solo è stata delineata una potestà legislativa esclusiva, concorrente e residuale, ma all’art. 119 Cost. il legislatore ha individuato un’autonomia finanziaria degli enti locali di entrata e di spesa sancendo, per di più, un principio di territorialità dell’imposta.

“I Comuni, le Province e le Regioni - recita l’art. 119 Cost.- hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

La Corte Costituzionale, in virtù del principio sancito dall’art. 119 Cost., ha pertanto ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia Romagna in merito all’art. 3 comma 75 L. 350/2003 (legge finanziaria 2004).

I giudici costituzionali hanno ravvisato una indebita invasione, da parte della legge finanziaria 2004, dell’area riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie locali e agli enti locali, nella parte in cui prevede dei limiti all’entità di una singola voce di spesa della Regione.

La legge statale, ai sensi della citata norma della Costituzione, può prescrivere criteri e obiettivi come il contenimento della spesa pubblica, ma non può imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere i suddetti obiettivi.

Spetterà, quindi, agli enti locali, nel rispetto dei principi generali delineati dalla legge statale, individuare i criteri operativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
martedì 27 dicembre 2005
 
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