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Titolo
La realizzazione dell'opera pubblica non fa venir meno l'obbligo per l'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente espropriato
Argomento
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Abstract
(CGA, sez. giurisd., sent. dicembre 2005)
Testo


Il Fatto

Oggetto della controversia all’esame del Collegio è la richiesta di esecuzione del giudicato intervenuto sulla decisione del Consiglio con la quale sono stati annullati l’occupazione temporanea e d’urgenza ed il successivo decreto di esproprio di un terreno di proprietà della ricorrente, finalizzati all’esecuzione di lavori di bonifica di una discarica da consegnare all’Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale (A.M.I.A.). Tale annullamento era stato disposto in quanto era risultato che il Comune non aveva incluso il fondo in questione nell’atto dichiarativo della pubblica utilità dell’opera.


La ricorrente invocava pertanto la restituzione dell’area previa sua riduzione in pristino (in quanto su di essa risultavano illegittimamente depositati rifiuti).

La resistente amministrazione si difendeva sostenendo che l’opera sarebbe ormai realizzata, in quanto il terreno occupato veniva da molti anni utilizzato come sede della discarica pubblica a servizio del comune. Si sarebbe verificata, quindi, una accessione invertita o occupazione acquisitiva che avrebbe automaticamente determinato il trasferimento della proprietà del terreno accupato dall’A.M.I.A.


Il Principio

Dalla intervenuta formazione di un giudicato di annullamento del giudice amministrativo sorge un obbligo di esecuzione qualora gli effetti di eliminazione derivanti dal giudicato non siano sufficienti a soddisfare la pretesa originaria del ricorrente, ma sia necessaria da parte dell’amministrazione un’ulterioe attività di ripristinazione o conformazione, idonea ad assicurare la corrispondenza della situazione di fatto, su cui sia intervenuto l’accertamento giudiziale, al decisum del giudice.


L’effetto tipico ripristinatorio di un giudicato di annullamento di un decreto di esproprio è la restituzione al proprietario dell’area oggetto del provvedimento ablatorio caducato.

“Contrariamente a quanto sembra affermare sul punto la resistente amministrazione, la sostanziale realizzazione dell’opera pubblica, conseguente al fatto che il terreno occupato sia stato utilizzato per molti anni come sede della discarica pubblica a servizio del comune non si pone, ex se, come causa ostativa all’esecuzione del giudicato e, quindi, siffatta circostanza non farebbe venir meno l’obbligo per l’amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente espropriato, atteso che la accertata mancanza della dichiarazione di pubblica utilità 8al pari della sua caducazione in sede giurisdizionale) impedisce che si verifichi l’effetto espropriativo, venendo a mancare ogni collegamento tra l’interesse pubblico e l’opera realizzata”.

Con la sentenza in epigrafe è stato sottolineato, inoltre, che il proprietario del fondo illegittimamente occupato dalla p.a., in esito alla declaratoria di illegittimità dell’occupazione e all’annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza la restituzione del fondo e la sua riduzione in pristino, in quanto la realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è un mero fatto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, a meno che la p.a. non emetta un formale – e legittimo – provvedimento di acquisizione, ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 327/01.

Tuttavia, l’adozione di tale provvedimento non fa cessare la materia del contendere in ordine alla esecuzione del giudicato qualora esso sia stato regolarmente gravato.

In questa ipotesi, la giurisdizione di merito del giudice dell’ottemperanza si estende alla valutazione dei vizi di legittimità del provvedimento di cui all’art. 43 del citato D.P.R., che tende a mutare l’ambito del giudizio di ottemperanza escludendo la restituzione, sostituita dal risarcimento del danno.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 29 dicembre 2005
 
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