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Indici della Rassegna

Titolo
Revoca del presidente del Consiglio Comunale
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Veneto, sent. dicembre 2005)
Testo
Con la sentenza in esame, i Giudici amministrativi hanno ritenuto ammissibile la revoca del presidente del Consiglio Comunale nonostante tale istituto non sia previsto nello statuto dell’Ente.

Tale provvedimento deve comunque desumersi dai principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia nonché dal sistema normativo vigente e dai principi dell’ordinamento amministrativo. In particolare:

1. deve essere venuta meno la neutralità e correttezza della funzione;
2. deve sussistere la necessità che si formi una maggioranza di consiglieri comunali che si esprima in senso favorevole alla revoca;
3. deve esserci un’adeguata motivazione del suddetto provvedimento;

Il Presidente del Consiglio Comunale, in ragione dell’elemento di fiducia che caratterizza la sua scelta, è tenuto a comportarsi in maniera neutrale al fine di garantire il funzionamento dell’organo collegiale nel rispetto dei diritti della minoranza consiliare.

Deve ritenersi, quindi, legittima la deliberazione di revoca del Presidente del Consiglio comunale anche nel caso di assenza di specifica disposizione nello statuto, nell’ipotesi in cui la condotta sia stata difforme dalle funzioni di garanzia richieste per tale figura istituzionale.

Secondo i Giudici non è inoltre ravvisabile la necessità di una formale contestazione all’interessato, non essendo la revoca un provvedimento sanzionatorio e tenuto conto della conoscenza dell’avvio del procedimento avvenuta con l’avviso di convocazione della seduta al cui ordine del giorno è inserita la revoca del Presidente.

Il presidente del consiglio comunale, in quanto presidente di tutto l’organo collegiale nella sua unità istituzionale e suo rappresentante, non è collegato ad alcuna parte politica e risponde solo del corretto funzionamento della istituzione, di tal che il provvedimento che lo revochi dal suo incarico può essere motivato solo con ragioni attinenti alla funzione, in quanto ne risulti viziata la neutralità o inadeguata la conduzione, ma non da ragioni di fiducia politica (Cons. Stato sent. 6838/04).


Inoltre, per maggior completezza, si segnalano recenti pronunce dei Giudici amministrativi in cui si ravvisa la necessità di una espressa previsione nello statuto dell’ente per l’applicazione dell’istituto della revoca del Presidente del Consiglio (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 marzo 2004 n. 1042; consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3187/02).

Spetta del resto agli statuti comunali e provinciali disciplinare le attribuzioni del Presidente dei Consigli comunali e provinciali, sia nei rapporti con gli organi di governo dell’ente che con le articolazioni interne del consiglio (commissioni, gruppi, conferenza dei capigruppo), sia quanto alle prerogative in ordine alla convocazione delle sedute, alla formazione dell’ordine del giorno, alla direzione della discussione e ai poteri di "polizia" dei lavori consiliari, con il limite invalicabile che non sia comunque snaturata la funzione dell’organo e non ne siano compromesse le finalità di garanzia, come accadrebbe se, ad esempio, si istituisse un rapporto diretto di fiducia politica con la maggioranza consiliare (Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. 4 novembre 2002 n. 4719).

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
lunedì 16 gennaio 2006
 
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