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Indici della Rassegna

Titolo
Blocco delle assunzioni e provvedimenti interinali
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Tar Toscana, sent. dicembre 2005)
Testo
Il giudice amministrativo toscano fornisce lo spunto per trattare il tema delle assunzioni negli Enti locali, il relativo blocco introdotto dalle leggi finanziarie e gli effetti dell’emanando DPCM.
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Con le diverse misure di contenimento della finanza pubblica via via introdotte sono stati posti limiti normativi alle assunzioni di personale negli Enti locali.

Le finanziarie succedutesi negli anni, così come quella per il 2006, prevedono che i Comuni e le Province, come finanche le Regioni e le Comunità Montane possano procedere alle assunzioni soltanto laddove abbiano rispettato il patto di stabilità.
Al rispetto della esposta condizione vengono ad essere aggiunti limiti relativi al quantum di soggetti che possono essere introdotti in pianta stabile nell’organico dell’Ente ed alle modalità con cui essi debbono o possono essere “acquisiti” dalla P.A.

Circa le concrete determinazioni dei considerati limiti la legge fa rinvio a successivi DPCM da emanarsi (dopo le riforme operate alla Costituzione ed alle sentenze della Consulta recentemente emanate) in accordo con le istanze amministrative locali.
A tal fine l’emanando DPCM è stato discusso in sede di conferenza Unificata (Stato-Regioni-Autonomie Locali) ed ha prodotto un accordo che dovrà costituire la base ed il contenuto per il riferito provvedimento governativo.

All’entrata in vigore del DPCM pertanto:
- i Comuni potranno assumere nel limite del 25% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004-2006;
- i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti e le Comunità Montane potranno procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso del triennio 2004-2006;
- i Comuni con popolazione compresa tra i 2000 e i 5000 abitanti potranno assumere n. 1 unità a fronte di una cessazione effettuata, sarà possibile procedere ad effettuare la seconda assunzione dopo che si siano verificate, nel corso del triennio, ulteriori n. 6 cessazioni.
Ai fini del calcolo delle cessazioni si intendono quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro riferentesi al personale a tempo indeterminato con esclusione dei processi di mobilità.
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Di non trascurabile rilievo le conseguenze connesse all’ipotesi in cui l’Ente interessato non possa accedere alle riferite condizioni.
Il vincitore di un concorso conclusosi nel triennio di riferimento non potrebbe infatti prendere servizio, dovendo attendere il venir meno dell’impedimento normativo.

Secondo quanto emerso dalla motivazione del Tar Toscana (sent. n. 8271/2005), l’Ente pubblico interessato non potrebbe, nelle more, procedere alla indizione di nuova procedura di reclutamento.
In ogni caso, il privato non vanta una posizione giuridica di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, potendo l’Ente nel quadro della valutazione delle circostanze giuridiche e fattuali impedienti l’assunzione poter procedere ad altre forme di copertura del posto (mobilità, trasferimenti).

Il decorso del tempo non potrà pertanto essere utilizzato a danno del privato a nulla valendo l’eventuale rilievo circa la validità temporale delle graduatorie.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
lunedì 16 gennaio 2006
 
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