Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Limiti nella determinazione dei criteri di valutazione
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. gennaio 2006)
Testo
L’ampio potere riconosciuto alle stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi di inserire clausole ulteriori rispetto a quelle già previste per legge (seppur restrittive) al fine della individuazione di soggetto altamente qualificato è comunque soggetto alla garanzia della realizzazione del preminente interesse pubblico per la tutela della libera concorrenza.

Ne consegue che un collegamento tra esperienza maturata nello specifico territorio e la valutazione dell’offerta è legittimo solo se a detta esperienza non sia conferita rilevanza preponderante rispetto agli altri criteri di stima, ovvero se funzionale al miglioramento nell’erogazione del servizio.

La preferenza accordata a imprese localizzate su un determinato territorio è da definirsi illogica, arbitraria e violativa degli immanenti limiti interni della discrezionalità amministrativa per non trovare supporto motivazionale nell’assunta ed apodittica correlazione tra migliore qualificazione tecnica e la stabile presenza in loco delle imprese.

Né può essere di legittimo supporto il richiamo alla disposizione dell’art. 4 del dpcm, inserito in un atto di indirizzo, che se va ad attribuire generico “rilievo alla conoscenza di problemi di ordine sociale del territorio e delle risorse sociali della comunità” non legittima ( in deroga ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa) la valutazione eccessivamente premiante di pregressi rapporti obbligatori/contrattuali con enti gravanti sul territorio.
Autore
Avv. M. Teresa Stringola
Data
lunedì 23 gennaio 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa