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Titolo
Gara Pubblica: omessa impugnazione dell'esclusione dalla gara e interesse ad impugnare l'aggiudicazione
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 ottobre 2004, n. 6874
Testo
Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato ha colto lâoccasione per chiarire e coordinare il proprio indirizzo in tema di impugnazione dellâaggiudicazione da parte del soggetto escluso dalla gara.
? Fatto
Una società esclusa dalla gara per inosservanza del termine di presentazione dellâofferta, non aveva impugnato il provvedimento di esclusione.
Aggiudicata la gara, lâimpresa esclusa ha proposto ricorso al competente TAR, vedendosi però respingere il ricorso per inammissibilità in quanto carente di titolo per impugnare non avendo gravato il precedente provvedimento di esclusione.
Proposto ricorso in appello, si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e la ditta controinteressata.
? Diritto
Il Supremo collegio amministrativo ha confermato il proprio indirizzo secondo cui, la mancata esclusione dalla gara non sopprime lâinteresse dellâimpresa esclusa ad impugnare lâaggiudicazione, quando lâaccoglimento della doglianza potrebbe condurre alla rinnovazione della gara e non vi sono motivi per escludere che la ricorrente possa risultare aggiudicataria nella nuova gara.
Di contro, rileva sempre il Consiglio di Stato, sussiste un orientamento giurisprudenziale apertamente opposto a quello innanzi ricordato.
Tale indirizzo è comunque condivisibile in quanto riferito ad ipotesi in cui per la pluralità delle imprese partecipanti o per la natura del vizio rilevato, lâeventuale annullamento dellâaggiudicazione non sia idoneo a soddisfare neppure lâinteresse strumentale della concorrente esclusa alla rinnovazione della gara.
Tali circostanze non sussistono nel caso esaminato, caratterizzato dalla partecipazione di due sole imprese e dalla esclusione di quella che in precedenza gestiva il servizio - che pertanto possedeva i necessari requisiti - per la sola tardività dellâofferta.
Pertanto, mentre lâimpugnazione dellâesclusione non avrebbe avuto alcun successo, lâeventuale accoglimento della censura sostanziale contro lâaggiudicazione ne avrebbe provocato lâannullamento con conseguente indizione della nuova procedura in cui lâappellante avrebbe potuto partecipare vittoriosamente.
Fatte le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza impugnata meriti di essere annullata.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
mercoledì 03 novembre 2004
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