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Indici della Rassegna

Titolo
Se il coobbligato in solido ha pagato la multa, il conducente può sempre rivolgersi al giudice di pace per la sanzione personale
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte Costituzionale, sent. dicembre 2005)
Testo
Solo nell’ipotesi in cui l’infrazione stradale sia stata commessa dal soggetto che unico ha utilizzato il veicolo si può affermare con certezza che costui abbia, nel pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di difesa, la scelta se procedere al pagamento in misura ridotta della sanzione con conseguente accettazione della decurtazione dei punti dalla patente ovvero proporre ricorso giurisdizionale per ottenere l’annullamento della contestazione.

Nel caso in cui non vi sia, per contro, coincidenza delle suddette posizioni, la scelta tra pagamento e ricorso non potrà essere operata in assoluta libertà atteso che sarà sempre condizionata dal comportamento di un terzo (proprietario del veicolo o altro coobbligato solidale che procedano al pagamento ella sanzione in misura ridotta) che potrebbe avere un interesse configgente con quello dell’autore materiale dell’infrazione.

In questa ipotesi sarebbe configurabile un contrasto con l’art. 3 e 24 della Costituzione per essere il diritto di difesa del ricorrente condizionato dal comportamento di un altro soggetto obbligato in solido.

La Corte Costituzionale di fronte alla sollevata illegittimità costituzionale ha ritenuto la questione non fondata per le motivazioni di seguito esposte.

Una volta avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria da parte di uno dei soggetti coobbligati, ex art. 196 C.d.S., (soggetti nei cui confronti non potrebbe essere irrogata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti in virtù della sentenza n. 27/05), nessuna norma preclude al conducente del veicolo, nonché autore materiale dell’infrazione, di adire le vie giudiziali “per escludere l’applicazione, a suo carico, della sanzione “personale”.

Precisa la Corte che detta sanzione, tra l’altro, non riveste più carattere accessorio, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l’unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria; contestazione, invece, preclusa per la sanzione pecuniaria per l’avvenuto pagamento della stessa da parte dei coobbligati.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 23 gennaio 2006
 
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