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Indici della Rassegna

Titolo
Canna Fumaria e diritto del condominio
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consigli di Stato, sent. gennaio 2006)
Testo
Secondo la comune accezione e consolidata interpretazione, ogni condomino ha la facoltà di eseguire opere edilizie sulle parti comuni dell’edificio e, nello specifico, di apportare al muro perimetrale modifiche che siano di stretta utilità aggiuntiva all’unità immobiliare, pur in assenza o con il contrario avviso degli altri condomini.

Infatti, elemento dirimente è solo la garanzia e del mantenimento del rispetto del diritto degli altri proprietari di godere della cosa comune e della non alterazione della normale destinazione, che non si comprometta l'altrui normale uso o la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell'edificio.

L’alterazione del decoro architettonico non si verifica con il mero mutamento delle originarie linee architettoniche, ma solo laddove l’intervento innovativo si rifletta “sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile”.

Conseguentemente, la realizzazione di una canna fumaria diretta ad evitare proprio la diffusione di fumi di cottura del ristorante rientra nelle prerogative di cui all’art. 1102 del codice.

In virtù dell’ampia e generica formula della disposizione di settore la legittimazione alla richiesta di autorizzazione, permesso concessione edilizia è riconosciuta a chiunque possa vantare sul bene un diritto reale.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
lunedì 23 gennaio 2006
 
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