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Indici della Rassegna

Titolo
Natura e valore dei verbali e percezioni sensoriali degli agenti
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. novembre 2005)
Testo
Il giudice di legittimità interviene nella querelle relativa alla portata del disposto di cui agli art. 2699 e 2700 cc come operanti nell’ambito delle sanzioni amministrative.
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Come è chiaro in virtù delle norme sopra citate, l’atto redatto dal pubblico ufficiale fa prova fino a querela di falso sia della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Dall’assunto discende che anche in ipotesi di redazione di verbale di accertamento e/o contestazione da parte del funzionario/agente della P.A. coinvolta (atto pubblico redatto da pubblico ufficiale) il sanzionato potrà contraddire le attestazioni ivi contenute soltanto previa proposizione di querela di falso ex artt. 221 e ss cpc.
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Punctum pruriens dell’applicazione della norma attiene ai così detti “fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza ” così come emerge dalla formulazione dell’art. 2700 cc.
La giurisprudenza di merito e di legittimità più volte si è espressa sul tema delimitando l’estensione di quelle che possono essere considerate attestazioni che fanno querela fino a prova di falso.
Difficilmente, infatti, potrebbero rientrare in tale novero le mere percezioni sensoriali del pubblico ufficiale che come tale potrebbero essere soggette ad errori e/o discrasie valutative.

La sentenza in analisi entra nel vivo della questione ribadendo l’indirizzo ormai consolidatosi in giurisprudenza, ovvero che “le percezioni sensoriali dei verbalizzanti, siccome passibili di erroneità nella valutazione (diversamente dai fatti avvenuti in loro presenza) possono essere contestate anche mediante il ricorso a prove di tutte le categorie previste dal codice, senza necessità di previa presentazione della querela di falso (in senso conforme si vedano le sentenze della Suprema Corte nn. 14038/2005, 15324/2005).

Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione gli agenti/pubblici ufficiali avevano proceduto a contestare la guida in stato di ebbrezza senza il tramite di strumenti tecnici.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
lunedì 23 gennaio 2006
 
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