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Indici della Rassegna

Titolo
Ordinanza di rimessione in pristino dei beni demaniali:avviso di avvio del procedimento
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. gennaio 2006 Consiglio di Stato, sent. dicembre 2005)
Testo

I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in rassegna, hanno ravvisato come le ordinanze di rimessione in ripristino dei beni demaniali, abusivamente alterati, vadano precedute, a pena di illegittimità, dalla comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.

I giudici sono pervenuti alle suddette conclusioni ritenendo che gli atti di autotutela demaniale, finalizzati alla tutela del pubblico “possesso”, sono privi di autonome valenze cautelari e di connaturati caratteri di urgenza.

Il Comune avrebbe dovuto adeguatamente motivare il provvedimento impugnato in merito alla necessità di una pronta esecuzione in autotutela del ripristino, non risultando sufficiente il generico riferimento ad un non identificato “pericolo per la pubblica incolumità”.

L’assenza di urgenza è inoltre ravvisabile, nel caso di specie, dall’esistenza di un’annosa vicenda giudiziara che interessava il comune e il soggetto privato.

Sul punto, si segnala, per maggior completezza argomentativa, un differente orientamento giurisprudenziale emerso con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5461 del 16 ottobre 2001 che esclude l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.
L’ordinanza del Sindaco, a tutela di un bene demaniale, “presenta un contenuto sostanzialmente vincolato nei confronti del quale è impossibile proporre censure attinenti a vari profili di eccesso di potere”.
L’esercizio del potere di autotutela esecutiva si motiva unicamente in rapporto alla perdurante occupazione sine titulo del bene stesso”.

Quindi, l’avviso di inizio del procedimento per l’adozione di ordinanze di rimessione in pristino dei beni demaniali può essere omesso, anche secondo l’ultimo orientamento, solo nel caso in cui le ordinanze siano state congruamente specificate in merito alla necessità di una pronta esecuzione.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
mercoledì 25 gennaio 2006
 
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