Indici della Rassegna
Titolo
E' legittima l'esclusione di una impresa che non ha presentato l'attestazione di presa visione dei luoghi di lavoro ma ha allegato a tal fine una autocertificazione
Abstract
(Tar Emilia Romagna â Parma, sent. gennaio 2006)
Testo
Il potere della stazione appaltante di escludere lâImpresa dallâaggiudicazione della gara per omessa produzione dellâattestazione di aver preventivamente preso visione dei luoghi di lavoro, sostituita da una mera dichiarazione di sopralluogo resa mediante autocertificazione presentata unicamente allâofferta, deve trovare necessario fondamento nella lex specialis di cui al bando.
Uniforme e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, reputa adempiuto lâonere di cui allâart. 1 del D.P.R. 1063/1962 con la presentazione da parte dellâImpresa di una dichiarazione di presa visione dei luoghi di lavoro resa mediante autocertificazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 presentata unicamente allâofferta, facendo comunque salva la volontà della stazione appaltante di adottare una linea di maggior rigore prevedendo nel bando di gara, e a pena di esclusione, che lâavvenuto sopralluogo risulti da attestazione da redigersi a cura della stazione appaltante.
Sulla scorta di detto presupposto il Giudice amministrativo adito ha reputato, con la sentenza emarginata, riconoscere la legittimità del provvedimento con cui la stazione appaltante, dopo aver chiesto la produzione dei documenti certificativi sostitutivi delle autocertificazioni e dichiarazioni prodotte in sede di presentazione delle istanze di pre-qualificazione e di presentazione dellâofferta, ha escluso dallâaggiudicazione lâImpresa che non ha prodotto lâattestazione di avvenuto sopralluogo richiesta dal bando di gara.
Quanto sopra tenuto conto dellâunivoco significato giuridico del sostantivo âattestazioneâ quale atto redatto e sottoscritto da un pubblico funzionario asseverante lâavvenuta presa visione dei luoghi oggetto del servizio di cui allâappalto da parte della Impresa concorrente.
Autore
Avv. Francesca Manili
Data
martedì 31 gennaio 2006
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