Indici della Rassegna
Titolo
Condannato il cacciatore sorpreso in zona di ripopolamento anche se il divieto è decaduto
Abstract
(Cassazione Penale, sez. III, sent. 12 ottobre 2004, n 39865)
Testo
Chi esercita la caccia in una località ricompresa in una zona di ripopolamento risponde della fattispecie criminosa di cui all'art. 30, lett. d), Legge 157/92.
Il reato sussiste quand'anche, a seguito della commissione dell'illecito, la medesima località sia stata esclusa dalle zone interessate dal divieto.
Stabilisce la Cassazione Penale, con la sentenza in epigrafe, che il venir meno del vincolo non incide sulla rilevanza penale del fatto concreto compiuto quando il divieto era in vigore.
Detta pronuncia è degna di nota soprattutto per i consequenziali risvolti in materia di applicabilità dell'art. 2 del Codice Penale.
Chiariscono i giudici della Suprema Corte che la norma citata, che disciplina la successione delle leggi penali, laddove prevede retroattivamente l'abolitio criminis anche per fatti pregressi, trova applicazione solamente nell'ipotesi in cui la fonte successiva ponga nel nulla il giudizio di disvalore astratto espresso dalla norma precedente.
Se, per contro, la nuova normativa introduce semplici modificazioni della fattispecie criminosa che costituisce ancora, pertanto, disapprovazione legale, non trova applicazione l'art. 2, c.p. ma permangono gli estremi dell'illecito penale.
? Il Principio
Da quanto premesso il principio che se ne ricava è quello secondo cui "l'applicazione dell'art. 2 del Codice Penale è ammessa solo se l'elemento integrante, extrapenale o meno, costituito da un atto amministrativo o da altra fonte, sia determinante per l'essenza della protezione del bene tutelato dalla norma penale".
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 03 novembre 2004
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