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Indici della Rassegna

Titolo
In pendenza di domanda di condono edilizio le sanzioni comminate dall'amministrazione devono essere sospese
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Lazio, sent. dicembre 2005)
Testo
Il Fatto

Il ricorrente impugnava per violazione di legge ed eccesso di potere l’ordine di sospensione lavori e l’ingiunzione di demolizione specificati in epigrafe, concernenti un manufatto in muratura di circa 260 mq, suddiviso in due unità immobiliari.
Nel ricorso veniva indicata l’avvenuta presentazione di una domanda di condono edilizio, domanda su cui il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi - a detta del ricorrente – prima di emettere la misura sanzionatoria.

Il Principio

I giudici amministrativi, con la sentenza in epigrafe, hanno ritenuto che, in pendenza di una procedura di sanatoria non definita, l’ordine di demolizione rappresenta un sovvertimento dell’ordine logico di valutazione della fattispecie sottoposta all’esame degli organi competenti, con conseguente vizio di eccesso di potere dell’atto repressivo anticipato.

Viene aggiunto, inoltre, che “per quanto riguarda la normativa eccezionale in materia del cosiddetto condono edilizio, poi, l’art. 38 della legge 28.02.1986, n. 47, prevede che la presentazione entro il termine perentorio della domanda … sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”.

In applicazione del principio suesposto, il Tar Lazio, ha ritenuto che la sospensione di cui trattasi si traduce in interruzione dell’iter procedurale per le sanzioni emesse prima della presentazione dell’istanza e di inibitoria dell’avvio di ogni attività repressiva, per opere che siano astrattamente sanabili, in presenza di istanza di condono che si trovi già agli atti dell’amministrazione.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 31 gennaio 2006
 
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