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Indici della Rassegna

Titolo
Differenze, ai fini probatori, tra danno da mancata promozione e quello da perdita di chance
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. gennaio 2006)
Testo

La Suprema Corte, con la pronuncia emarginata, ha colto l’occasione per operare un distinguo tra danno da mancata promozione e quello da perdita di chance ai fini probatori.

Nel primo caso, infatti, il lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno, deve provare sia l’illegittimità della procedura concorsuale sia che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell’elenco dei promossi.

Nel secondo caso, per contro, - sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione della irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta legittima – si fa valere “il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”.


Ne consegue che, mentre il danno da mancata promozione può trovare un risarcimento corrispondente in pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica - ovviamente non solo di natura economica ma anche normativa -, il danno da perdita di chance può, invece, commisurarsi – ma non identificarsi – nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità, esistente al momento della esclusione, di conseguire la promozione.

Il Principio

Il principio che si trae è il seguente: “nel caso di giudizio instaurato dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance, il ricorrente ha l’onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento, atteso che la valutazione equitativa del danno ex articolo 1226 c.c. presuppone che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibile”.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 31 gennaio 2006
 
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