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Titolo
E' legittima, se congruente con il servizio, la richiesta del possesso di particolari requisiti di qualitÃ
Abstract
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentt. gennaio 2006)
Testo
1 - La natura del rapporto (appalto di opera pubblico e di servizio) va definita sulla scorta degli - e tenendo a fondamento gli - âeffettivi contenuti sostanzialiâ e non la qualificazione che abbiano conferito le parti.
Partendo dallâevoluzione giurisprudenziale del concetto di manutenzione, lâattività di prevalente ed essenziale modifica della realtà fisica, con conseguente intervento additivo e modificativo di materiali da un punto di vista costitutivo e teleologico, non può che rientrare nellâambito dei lavori pubblici.
Non può, invece, reputarsi coincidente con il dettato normativo la tesi, discendente da una lettura meramente letterale delle disposizioni dellâallegato 1 del D.Lgs. 157/1995, che reputa esaustiva lâelencazione delle categorie indicate nei numeri 6112, 6122, 633, 886 del C.P.C. e rinvia a normativa non di servizi tutte le ipotesi manutentive diverse da quelle espressamente ivi indicate.
Infatti, da un lato nellâelencazione in analisi si rinviene riferimento anche ad attività di manutenzione di impianti e, dallâaltro, il citato decreto legislativo è trasposizione di direttiva comunitaria.
Di talchè, respinta lâinterpretazione restrittiva perché palesemente frutto di manifesto errore (Consiglio di Stato 5572/2004), si perviene alla necessitata riconduzione dei lavori di manutenzione di impianti di illuminazione pubblica nella categoria dellâappalto di servizi.
Né a detta disciplina può essere attribuita capacità di minor tutela della concorrenza, atteso che per disposto, anche giurisprudenziale, mai censurato, la pubblica amministrazione-stazione appaltante può legittimamente richiedere ai partecipanti ai fini dellâammissione alla gara il possesso di requisiti più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla normativa.
2 - Unico limite che le amministrazioni incontrano nella pretesa del possesso di particolari titoli sono la mera irragionevolezza, arbitrarietà , illogicità , contraddittorietà , palesemente criteri esterni alla discrezionalità amministrativa.
Sulla scorta delle dette considerazioni il Supremo consesso ha giudicato legittimo - non riconoscendo pregio alle censure della ricorrente - il bando di gara laddove si era richiesta, ai fini della verifica del livello di idoneità economico-finanziaria dei concorrenti, la prova di esperienze pregresse sulla scorta di fatturati superiori anche al doppio dellâimporto a base di gara.
Di contro ogni illogicità e sproporzionalità tra i detti elementi e lo specifico servizio affidato denotano irrazionalità o erroneità della scelta dellâamministrazione - e così soggetta al sindacato giurisdizionale - essendo espressione di mero arbitrio e quindi estranea alla discrezionalità amministrativa (ipotesi di pretesa di fatturato superiore a oltre sette volte lâimporto di gara).
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 07 febbraio 2006
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