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Indici della Rassegna

Titolo
Rinnovo delle operazioni di selezione
Argomento
Concorsi
Abstract
(Tar Campania, sez. II, sent. gennaio 2006)
Testo
Il Principio

In un concorso pubblico con limitato numero di concorrenti laddove si sia già proceduto in sede giurisdizionale all’annullamento del concorso e, conseguentemente, alla rinnovazione della procedura, per il rispetto dell’anonimato e della par condicio dei candidati, deve procedersi alla sostituzione della precedente commissione esaminatrice.


L’esame e valutazione delle prove, dovendo essere sorretta da garanzia di assoluta asetticità e serenità, deve essere rimessa ad organismo che possa garantire consapevolmente anche l’inconscia “imparzialità dell’azione amministrativa e la parità delle condizioni tra i concorrenti” .

Sembra, invero, conforme a ragionevolezza e comune esperienza ritenere che la serenità di una commissione esaminatrice sia oggettivamente compromessa laddove - annullata la precedente valutazione, perchè accertata l’irregolarità del suo operato su impulso di taluno dei concorrenti - sia obbligata a rinnovare la propria attività.

Onde evitare che anche un semplice sospetto della non integrale serenità della commissione possa intaccarne l’operato appare conforme ai principi di imparzialità e buona amministrazione che la nuova valutazione sia svolta da una commissione diversamente composta.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 07 febbraio 2006
 
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