Indici della Rassegna
Titolo
Danni da cani randagi: ne risponde solamente la AUSL e non anche il comune
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. dicembre 2005)
Testo
Il fatto
I genitori di una minore citavano in giudizio un Comune della Puglia per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati dalla figlia a seguito di una caduta avvenuta per sfuggire da alcuni cani randagi.
Il Comune si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Precedente orientamento giurisprudenziale
Con la pronuncia n. 10638 del 20 luglio 2002 la III sezione della Corte di Cassazione aveva condannato un Comune, in solido con la ASL, a risarcire i danni materiali e personali riportati da un cittadino aggredito da un branco di cani randagi poiché risultava che non si trattava di un episodio isolato bensì il ripetersi di una situazione di pericolo pubblico che aveva messo in allarme la comunità , tanto da essere più volte riportata dalla stampa.
Nuovo orientamento
Con la sentenza in epigrafe, la medesima sezione della Suprema Corte si è profondamente discostata dal precedente orientamento, sia pure con specifico riferimento a quanto stabilito dallâart. 6 della Legge regionale della Puglia 3 aprile 1985, n. 12 laddove viene disposto che spetta ai servizi veterinari delle usl il recupero dei cani randagi.
Si legge, infatti, cheâdopo la soppressione delle USL, operata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, istitutivo delle AUSL, i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende) sono le stesse Regioni: articoli 6, 1° comma, della legge n. 724 del 1994 e 2, 14° comma, della legge n. 549 del 1985. Prima di queste trasformazioni, le unità sanitarie locali erano costitute come organi dâufficio del comune ed erano munite di autonoma soggettività nella gestione del sevizio presidi ed istituti sanitariâ.
Da quanto sopra se ne deriva che le unità sanitarie locali e le aziende sanitarie locali non sono organi del Comune, ma sono soggetti giuridici dotati di autonoma personalità giuridica e di autonomia patrimoniale con la conseguenza che il giudizio di imputazione dei danni subiti dalla minore non poteva ricadere sullâEnte comunale.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 07 febbraio 2006
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