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Indici della Rassegna

Titolo
Rimborso delle spese legali agli amministratori
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. gennaio 2006)
Testo
Gli amministratori pubblici, nel prestare la propria opera in favore dell’ente pubblico, non esercitano attività di lavoro subordinato ma un servizio e sono da qualificarsi quali funzionari onorari non legati all'ente pubblico da un rapporto professionale di servizio.

Poiché è carente per i pubblici amministratori una specifica normativa che regoli i rapporti patrimoniali in merito al rimborso delle spese legali, per la fattispecie si procedere per analogia richiamando - per i presupposti del riconoscimento e le condizioni - i principi posti a base delle disposizioni emanate per i dipendenti pubblici e - per il fondamento del rapporto - le disposizioni di cui alla normativa civilistica del mandato che addebita al mandante l’onere del rimborso delle spese sostenute per l’esercizio dell’attività e l’obbligo del risarcimento dei danni patiti correlativamente all’incarico espletato.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 07 febbraio 2006
 
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