Indici della Rassegna
Titolo
Il Consigliere Comunale può consultare il protocollo generale dell'ente locale
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Emilia Romagna, Parma, sent. gennaio 2006)
Testo
Il Fatto
Un consigliere comunale presentava domanda di accesso al protocollo del Comune per avere contezza dei documenti in entrata e in uscita.
Il segretario comunale ritenendo lâistanza troppo generalizzata e, pertanto, in palese pregiudizio di eventuali dati coperti da riservatezza la rigettava invitando il consigliere a riformulare la richiesta con identificazione specifica dei documenti che aveva interesse a visionare per lâespletamento del mandato consiliare.
Il Principio
Ai sensi dellâart. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 âi consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili allâespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla leggeâ.
Inoltre, per consolidato orientamento giurisprudenziale si ritiene che il diritto di accesso del consigliere comunale o provinciale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito.
Da quanto premesso ne deriva che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità allâespletamento del mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare la correttezza e lâefficacia dellâoperato dellâamministrazione.
Con la sentenza emarginata i giudici amministrativi hanno inoltre precisato che âil consigliere non è tenuto a motivare la richiesta , né lâente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e lâesercizio del mandato, altrimenti gli organi dellâamministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi lâambito del controllo sul proprio operato.., che infine il diritto di avere dallâente tutte le informazioni che siano utili allâespletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, poiché il consigliere è vincolato allâosservanza del segretoâ.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 09 febbraio 2006
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