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Indici della Rassegna

Titolo
Il Consigliere Comunale può consultare il protocollo generale dell'ente locale
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Emilia Romagna, Parma, sent. gennaio 2006)
Testo
Il Fatto
Un consigliere comunale presentava domanda di accesso al protocollo del Comune per avere contezza dei documenti in entrata e in uscita.

Il segretario comunale ritenendo l’istanza troppo generalizzata e, pertanto, in palese pregiudizio di eventuali dati coperti da riservatezza la rigettava invitando il consigliere a riformulare la richiesta con identificazione specifica dei documenti che aveva interesse a visionare per l’espletamento del mandato consiliare.

Il Principio
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge”.

Inoltre, per consolidato orientamento giurisprudenziale si ritiene che il diritto di accesso del consigliere comunale o provinciale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito.
Da quanto premesso ne deriva che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento del mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione.

Con la sentenza emarginata i giudici amministrativi hanno inoltre precisato che “il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta , né l’ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l’esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell’amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’ambito del controllo sul proprio operato.., che infine il diritto di avere dall’ente tutte le informazioni che siano utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, poiché il consigliere è vincolato all’osservanza del segreto”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 09 febbraio 2006
 
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