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Indici della Rassegna

Titolo
Diritto di accesso agli atti amministrativi: art. 10, D.Lgs. 267/00 e art. 22 e ss. L. 241/90
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 ottobre 2004, n. 6879)
Testo
I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in esame, hanno affrontato la questione riguardante il diritto di accesso agli atti amministrativi degli enti locali ponendo alla base della loro analisi il confronto tra la fattispecie di cui all’art 10 del D.lgs. 267/00 e la disciplina generale contenuta negli artt. 22 e ss L.241/90.

L’art. 10 D. lgs. 267/00, prevede che tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della Provincia al fine di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.


Il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, ha ribadito che i presupposti previsti dal citato art. 10 risultano identici a quelli contenuti nella disciplina generale in materia di accesso agli atti amministrativi.
Pur se il testo unico sancisce un principio di generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali, non configura, però, un diritto di accesso in termini differenti da quelli ricavabili dall’art. 25 L. 241/90.

Un accesso indiscriminato comporterebbe, del resto, un evidente travisamento dell’istituto in questione con il rischio che il perseguimento del principio di trasparenza venga utilizzato come strumento per il compimento di atti emulativi o per un generale controllo di legalità dell’azione amministrativa.

I giudici amministrativi ritengono, pertanto, che i presupposti dei due istituti esaminati siano identici dovendo sussistere comunque un interesse meritevole di tutela in capo a chi effettua la richiesta di accesso agli atti al fine di evitare un indebito travisamento del principio di trasparenza.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
mercoledì 03 novembre 2004
 
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