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Indici della Rassegna

Titolo
Riconoscimento e revoca delle funzioni di pubblica sicurezza
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. gennaio 2006)
Testo
Il riconoscimento delle funzioni di pubblica sicurezza al personale preposto al servizio di polizia municipale, è subordinato all’accertamento dei requisiti tassativamente indicati dalla legge, rappresentando un atto di natura vincolata senza alcun margine di discrezionalità per l’Autorità amministrativa.

Il comma 1 dell’art. 5 L. n. 65/1986 prevede che il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita oltre alle funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge.

Il riconoscimento delle funzioni di agente di pubblica sicurezza sono conferite dal Prefetto previa comunicazione del Sindaco e previo accertamento del possesso di specifici requisiti, tra cui, il godimento dei diritti politici, il non aver riportato condanne per delitto non colposo, il non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o escluso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o il non essere stato destituito dai pubblici uffici.

Pertanto, l’accertamento dei requisiti tassativamente indicati dalla legge, costituisce atto preordinato al conferimento da parte dell’autorità prefettizia della relativa qualità di agente di p.s. senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale.

L’art. 5 L. 65/1986 non permette spazi di discrezionalità come peraltro riconosciuto dal Ministero dell’interno con circolare n. 3 del 1987.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
giovedì 09 febbraio 2006
 
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