Indici della Rassegna
Titolo
Revoca della gara: conseguenze
Abstract
(Tar Lazio, Roma, sent. febbraio 2006)
Testo
Si segnala lâintervento giurisprudenziale per le novità negative (che non si condividono) ivi contenute che, discostandosi dai precedenti pronunciamenti, vanno a creare momenti di difficile e distorta interpretazione di istituti e consolidati orientamenti.
Il Tar del Lazio ha reputato che:
- la revoca parrebbe non sorretta da garanzia partecipativa perché omesso lâavviso dellâavvio del procedimento sebbene richiesta, in corso di giudizio e con intervento giurisdizionale dello stesso giudicante, la conclusione del procedimento di gara.
Secondo il giudicante è possibile soprassedere dallâapporto partecipativo solo laddove palesemente lo stesso non avrebbe portato ad un diverso esito della conclusione del procedimento comunque satisfattivo o non confliggente con gli interessi del privato. Perviene alla difforme conclusione respingendo lâeccezione della p.a. di doverosa decisione su istanza e diffida della stessa parte privata sebbene di difforme esito.
Se è vero che il giudicante non può censurare le scelte dellâamministrazione ed analizzare solo la coerenza e la ragionevolezza della revoca, il Tar del Lazio ha reputato che la determinazione dirigenziale di revoca non potesse resistere allâesame critico condotto alla stregua del buon senso.
Ma è dottrina e giurisprudenza â contrariamente al presente pronunciamento â individuare la censurabilità dellâattività discrezionale solo per profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza ovvero contraddittorietà .
Infatti, non solo non è soggetto a comunicazione di avvio del procedimento, nè a contrattazione o contraddittorio con gli interessati lâatto appartenente alla sfera del merito amministrativo, ma detto atto può essere sindacato dal g.a. solo in caso di arbitrarietà o irragionevolezza manifeste.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 17 febbraio 2006
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