Indici della Rassegna
Titolo
In quali casi il Comune può eseguire d'ufficio la rimozione dei rifiuti abbandonati?
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. febbraio 2006)
Testo
Il fatto
Una Società diffidava il Comune a provvedere alla rimozione dei rifiuti (carta da macero) rinvenuti nel capannone di sua proprietà che la ditta conduttrice dellâimmobile non aveva provveduto ad eliminare dopo la risoluzione del contratto di locazione.
Il Comune, conseguentemente, intimava alla ditta conduttrice di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti.
Ritenendo inevasa la diffida la Società , proprietaria del capannone, proponeva ricorso sostenendo che spettava direttamente al Comune provvedere alla rimozione dei rifiuti, salvo, poi rivalersi per le spese nei confronti della ditta inadempiente.
Il Principio
Lâart. 14 del D.Lgs. n. 22/97 stabilisce che il Sindaco è tenuto ad ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli stessi soggetti in caso di inadempienza allâordine, allorché si tratta di abbandono o di deposito di rifiuti âsul suolo o nel suoloâ.
La normativa individua i soggetti tenuti alla rimozione dei rifiuti sono nellâautore dellâabbandono e, in solido, nel proprietario o nel titolare di altri diritti reali o personali sullâarea al quale la violazione sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa.
Nella fattispecie non si trattava di abbandono di rifiuti âsul suolo o nel suoloâ tale da configurare una discarica a cielo aperto o interrata che sola avrebbe giustificato lâintervanto del Sindaco, ma di abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso.
La Società ricorrente avrebbe dovuto, quindi, rivolgersi allâautorità giudiziaria ordinaria per obbligare il conduttore allo sgombero del locale atteso che il Comune, nellâipotesi configurata, non aveva nessun obbligo di intervenire direttamente per rimuovere i rifiuti.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 17 febbraio 2006
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