Indici della Rassegna
Titolo
Il conduttore non può astenersi dal pagare il canone nell'ipotesi in cui si verifichi una diminuzione del godimento del bene
Abstract
(Tribunale di Viterbo, sez. Montefiascone, sent. 7 febbraio 2006, n. 10)
Testo
âIn tema di locazione di immobili non può disconoscersi che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dellâadempimento di detta obbligazione, ai sensi dellâart. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparteâ.
Altro orientamento giurisprudenziale ha ritenuto solo parzialmente condivisibile il suddetto principio, poiché esso porterebbe ad escludere lâapplicabilità dellâeccezione di cui allâart. 1460 in ipotesi di inesatto adempimento.
In questâultima ipotesi occorre che vi sia âproporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione allâoggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento allâintero equilibrio del contratto e alla buona fede. Pertanto, se il conduttore ha, in ogni caso, continuato a godere dellâimmobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, e quindi ha ricevuto la prestazione⦠non può lo stesso sospendere lâintera sua prestazione, perché in questo caso mancherebbe la proporzionalità tra i due inadempimentiâ.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 17 febbraio 2006
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