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Indici della Rassegna

Titolo
Il conduttore non può astenersi dal pagare il canone nell'ipotesi in cui si verifichi una diminuzione del godimento del bene
Argomento
Locazioni
Abstract
(Tribunale di Viterbo, sez. Montefiascone, sent. 7 febbraio 2006, n. 10)
Testo
“In tema di locazione di immobili non può disconoscersi che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell’adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte”.

Altro orientamento giurisprudenziale ha ritenuto solo parzialmente condivisibile il suddetto principio, poiché esso porterebbe ad escludere l’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 1460 in ipotesi di inesatto adempimento.

In quest’ultima ipotesi occorre che vi sia “proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione all’oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto e alla buona fede. Pertanto, se il conduttore ha, in ogni caso, continuato a godere dell’immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, e quindi ha ricevuto la prestazione… non può lo stesso sospendere l’intera sua prestazione, perché in questo caso mancherebbe la proporzionalità tra i due inadempimenti”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 17 febbraio 2006
 
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