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Abstract
(Tar Lazio, Roma, sent. gennaio 2006)
Testo
Al provvedimento emesso da una pubblica amministrazione per il recupero di somme indebitamente corrisposte ad un proprio dipendente non può essere attribuito carattere discrezionale, né autoritativo.
Ad esso secondo il più recente orientamento è riconosciuta la qualificazione di âesercizio di diritto soggettivo ai sensi dellâart. 2033 del c.c. ed espressione di potere nellâambito di rapporto obbligatorio pariteticoâ.
Da ciò discende la non necessità di motivazione del provvedimento se non nei limiti della determinazione della posizione giuridica riconoscibile e dellâesatta individuazione del trattamento economico.
Tanto ciò è vero che lâatto di recupero è privato della veste anche formale di provvedimento per costituire esercizio di doverosa azione carente degli elementi di discrezionalità , con conseguente inconferenza della buona fede del dipendente quale motivo di esonero dallâazione di ripetizione dellâindebito.
Di conseguenza lâatto, per non assurgere a provvedimento, ben può essere non sorretto dagli oneri procedimentali cui ordinariamente la pubblica amministrazione è sottoposta, soprassedendo così dalla valutazione dei contrapposti interessi (raffronto previsto dallâart. 3 della legge 241/1990).
La amministrazione potrà limitare la motivazione alla comparazione tra il fatto e la disposizione normativa e specificando, a giustificazione del recupero, la mancanza della causa per il legittimo riconoscimento delle somme, ragione sufficiente per richiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 23 febbraio 2006
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