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Indici della Rassegna

Titolo
Lottizzazione abusiva
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sentt. 3136/04 e 6810/04)
Testo
Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato ribadisce il proprio indirizzo in tema di lottizzazione abusiva.

? Fatto
Alcuni cittadini impugnavano davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale del Comune che ingiungeva loro di sospendere la lottizzazione, con immediata interruzione delle eventuali opere in corso ed il divieto di disporre con atto tra vivi dei suoli e delle opere eventualmente in corso.
Il Comune motivava il proprio provvedimento sull’unico presupposto del frazionamento e della vendita di lotti di terreno inferiori ai minimi consentiti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente in zona agricola.
Il TAR ha respinto il ricorso. I ricorrenti hanno proposto appello.


? Diritto
Il Supremo collegio amministrativo ha confermato il proprio indirizzo (da ultimo Consiglio di Stato, sez. V – sentenza 14 maggio 2004 n. 3136) opponendosi all’opinione restrittiva che qualifica come lottizzazione abusiva il mero frazionamento e vendita di lotti di terreno in zona agricola di superficie inferiore a quella minima stabilita dai piani regolatori per l’edificazione, indipendentemente da ogni ulteriore accertamento delle circostanze di fatto.

In primo luogo perché l’automatismo insito in tale interpretazione si tradurrebbe in un divieto di frazionamento e vendita di terreni agricoli di dimensioni inferiori a quelli stabiliti dagli enti locali. Conseguenza inimmaginabile di tale assunto sarebbe il trasferimento della norma dalla materia dell’urbanistica alla materia del regime della proprietà fondiaria, di competenza esclusiva dello Stato.
In secondo luogo la formulazione della legge, art. 18 legge 28/02/1985, n. 47 ora trasfuso nell’art. 30 D.Lgs 378 n. 2001, esclude in ogni caso una applicazione automatica di criteri astratti normativamente determinati. Difatti, la disposizione stabilisce che, qualora la trasformazione urbanistica venga predisposta attraverso il frazionamento di terreni, dovrà denunciare in modo non equivoco l’esistenza dello scopo edificatorio.
Per quanto considerato il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso annullando la sentenza di primo grado.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
mercoledì 03 novembre 2004
 
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