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Indici della Rassegna

Titolo
Risarcimento dei danni per lesione di interssi legittimi
Argomento
Giurisdizione
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. febbraio 2006)
Testo

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza in oggetto perviene a conclusioni differenti rispetto alle sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 1207 del 23 gennaio 2006) in merito alla competenza giurisdizionale in materia di risarcimento danni da lesione di interessi legittimi.

Sul punto, la Cassazione ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell’AGO, non solo nelle ipotesi di risarcimento danni proposta a seguito dell’annullamento o revoca del provvedimento in via di autotutela, ma, anche, a seguito dell’annullamento del provvedimento in sede giurisdizionale da parte del Giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha invece ravvisato la giurisdizione del Giudice amministrativo anche in merito alla domanda di risarcimento danni proposta in via autonoma dopo l’annullamento dei provvedimenti amministrativi.

La scelta di proporre l’azione di risarcimento in un momento successivo non può giustificare una diversa giurisdizione.
Del resto l’azione di risarcimento dei danni può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento degli atti illegittimi sia in via autonoma dopo l’annullamento degli stessi.

I Giudici amministrativi hanno anche precisato che il dies a quo per il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di risarcimento, è individuabile nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento degli atti.

Nel caso di specie, e in relazione al quantum del risarcimento di un’area espropriata ed irreversibilmente trasformata, il CTU ha ritenuto di commisurarlo, in assenza di analoghe situazioni di comparazione, ad una “stima analitica” che tenga conto della superficie utilizzabile, dell’indice di edificabilità, del volume complessivo edificabile, dei vani, del prezzo di mercato dell’eventuale fabbricato al netto dei costi di costruzione, degli oneri concessori e del profitto dell’imprenditore.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
giovedì 23 febbraio 2006
 
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