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Indici della Rassegna

Titolo
Legge Comunitaria: rinnovo e proroga del contratto
Argomento
Contratti
Abstract
(Tar Lazio, sent. febbraio 2006; Tar Lazio, sent. dicembre 2005; Tar Lazio, sent. marzo 2005)
Testo
L’ art. 23 della L . 62 del 18/04/2005 ha soppresso la disposizione dell’art. 6, comma 2, della L. 537/1993 (che consentiva il rinnovo contrattuale dei contratti se provate le ragioni di convenienza e pubblico interesse) al fine di salvaguardare l’Effettiva applicazione della libera concorrenza del mercato, eliminando il ricorso indiscriminato a procedure




derogatorie della scelta del contraente a mezzo procedimenti di selezione e, quindi assunte in carenza di trasparenza.


Il rinnovo contrattuale consiste in una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti per l’instaurazione di un nuovo rapporto giuridico.

Si atteggia quale trattativa privata, ossia esercizio dell’autonomia contrattuale tra gli originali contraenti trovando applicazione, in via di eccezione e deroga ai principi generali che impongono la procedura selettiva ad evidenza pubblica , laddove la facoltà sia stata prevista in sede di indizione della prima gara e recepita nel successivo e consequenziale contratto.

Diversa dal rinnovo è la proroga del contratto atteso che, in detta ultima ipotesi, si ha un mero spostamento della scadenza del rapporto che rimane regolato dalla sua fonte originaria.
Nel rinnovo vi è chiaramente una negoziazione di alcuni




elementi del precedente rapporto concretizzandosi “un esercizio dell’autonomia negoziale”.
L’esercizio della proroga corrisponde a facoltà esercitabile previo apprezzamento di una ampia latitudine discrezionale e non necessitatamente supportato da motivazione particolarmente pregnante perché teleologicamente indirizzato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell’evolversi del nuovo procedimento per la scelta di altro contraente cui affidare il servizio.

Di contro la rinnovazione del rapporto deve essere supportata da congruo rapporto motivazionale poiché occorrerà dar conto dell’interesse pubblico alla rinnovazione valutando comparativamente gli elementi al fine di dimostrare in fatto le concrete ragioni di convenienza.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 02 marzo 2006
 
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