Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Il diritto di accesso non può assurgere a mezzo di controllo delle p.a.
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. febbraio 2006)
Testo
Il Fatto
Il CODACONS presentava domanda di accesso alla Corte dei Conti, all’Autorità per la protezione dei dati personali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle Poste italiane S.p.A. volta ad avere conoscenza di atti e notizie relativi ad una probabile convenzione intercorsa tra il Ministero della Giustizia e le Poste Italiane in ordine al sevizio di notifica degli atti giudiziari.

Di fronte al silenzio-rigetto delle amministrazioni, il CODACONS proponeva ricorso al Tar.

Il Tar Lazio respingeva il ricorso ritenendo l’istanza di accesso non sorretta da un interesse attuale atteso che la convenzione non era venuta in essere e non poteva, pertanto, considerarsi lesiva degli interessi dei consumatori.

Il CODACONS proponeva appello avverso la sentenza del Tar Lazio ritenendo sussistente l’interesse all’accesso in quanto la convenzione avente ad oggetto il servizio di notificazioni avrebbe comportato un aumento delle tariffe di notifica e, tenuto conto anche del fatto che successivamente alla pubblicazione della sentenza sarebbe intervenuta la stipulazione della citata convenzione, la domanda di accesso formulata dalla CODACONS sarebbe stata attuale e fondata.

Il Principio
Secondo gli orientamenti espressi dai giudici di Palazzo Spada, ed ora confermati dalla Legge n. 15/2005 che, sebbene inapplicabile alla fattispecie assurge a canone interpretativo, l’istanza di accesso avanzata dalla CODACONS non poteva trovare accoglimento e, pertanto, il ricorso è stato rigettato.

Si legge nella sentenza emarginata che la domanda di accesso:

1. deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica;

2. deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore;

3. non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione e non può, pertanto, costituire un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo cui sono ordinariamente preposti organi pubblici.

Da ultimo viene chiarito che alle associazioni a tutela dei consumatori, quale è la CODACONS, l’ordinamento non riconosce un diritto di accesso diverso e/o di più ampia portata rispetto quello attribuito in generale dalla Legge 241/90.

Infatti, anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l’art. 22, L. 241/90 che consente l’accesso non come forma di azione popolare ma esclusivamente a tutela di “situazioni giuridicamente rilevanti”, il che presuppone, quindi, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’accesso non potendo identificarsi semplicemente con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.

Ovviamente l’interesse alla conoscenza non può essere negato a priori, ma va provato, di volta in volta, considerando accuratamente tutti i concreti profili della richiesta di accesso.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 02 marzo 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa