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Indici della Rassegna

Titolo
La comunicazione del parere negativo della c.e.c. equivale a diniego di rilascio della concessione edilizia
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Toscana, sent. febbraio 2006)
Testo
La comunicazione all’interessato del parere negativo della commissione edilizia comunale effettuata dall’organo competente, senza dissentirne, costituisce manifestazione della volontà di tale organo di aderire alle decisioni della Commissione. Pertanto tale comunicazione assurge a dichiarazione di rigetto della domanda di concessione edilizia, per le ragioni indicate dalla Commissione stessa.

Il detto principio enunciato nella sentenza del Tar Toscana sez. III, 17 febbraio 2006 n. 473 si pone a giusta chiusura e completamento di un discorso già affrontato in precedenti pronunce del Giudice amministrativo (da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16.12.2004 n. 8094) laddove, di contro, si afferma che la mera comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia comunale non è idonea a produrre gli effetti giuridici della concessione edilizia posto che non possono essere considerati equipollenti al formale provvedimento di rilascio della concessione edilizia, gli atti interlocutori del procedimento.

La comunicazione del parere positivo della commissione edilizia conserva la detta inidoneità a sostituirsi al rilascio del titolo, anche allorché nella comunicazione stessa sia stata specificata l’entità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, nonché le relative modalità di pagamento.

Il suddetto distinguo assume estrema rilevanza anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento di rilascio o diniego della richiesta concessione edilizia, dovendosi nel primo caso impugnare il parere negativo - rigetto necessariamente nei termini decorrenti dalla sua comunicazione all’interessato da parte del soggetto “pubblico” preposto (responsabile Ufficio Tecnico Comunale, Dirigente Settore tecnico).

Autore
Avv. Francesca Manili
Data
giovedì 02 marzo 2006
 
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