Indici della Rassegna
Titolo
Affidamento incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di importo inferiore a ⬠100.000,00
Abstract
(Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., deter. 19 gennaio 2006 n. 1)
Testo
A seguito dei rilievi formulati dalla Commissione Europea, il legislatore nazionale, con la legge 18 aprile 2005, n. 62 ha proceduto alla modifica dellâart. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., dettando nuove regole per lâaffidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori di importo inferiore a 100.000 euro, cancellando il principio dellâaffidamento fiduciario ritenuto dalla C.E. non rispettoso dei principi generali del diritto comunitario di trasparenza e concorrenzialità .
La nuova disposizione dellâart. 17, comma 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, così come novellata dalla norma di cui allâart. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62 stabilisce che:
âPer lâaffidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere allâaffidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenzaâ.
Con Determinazione n. 1/06 del 19 gennaio 2006 (G.U. n.37 del 14 febbraio 2006) lâAutorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, a seguito di audizione dei rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio nazionale degli Ingegneri, del Consiglio nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei geologi, del Consiglio Nazionale dei Geometri, dellâANCI e dellâUPI., ha inteso individuare il significato da attribuire ai detti principi, nel rispetto del dettato comunitario e dellâevoluzione giurisprudenziale comunitaria.
Secondo lâinterpretazione datane dallâAutorità per la Vigilanza il rispetto di detti principi comporterebbe:
PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE
1. il divieto di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni;
PRINCIPIO DELLA PARITAâ DI TRATTAMENTO
1. che il committente riconosca le specifiche tecniche, i titoli e i certificati vigenti in tutti i Paesi UE;
2. che la P.A., pur potendo scegliere la procedura di aggiudicazione ritenuta più adeguata, individui criteri di scelta obiettivi e assicuri il rispetto delle regole procedurali inizialmente stabilite, provvedendo, pertanto, alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITAâ
1. che il committente stabilisca requisiti di qualificazione proporzionati rispetto allâoggetto dellâaffidamento. Pertanto la richiesta dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologie e allâimporto dellâincarico.
Ne discende lâimpossibilità di utilizzare i requisiti previsti dalla normativa per gli affidamenti di progettazione di importo superiore a 100.000 euro per quelli di importo inferiore.
PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA
1. che la committente renda nota la propria intenzione di affidare lâincarico attraverso appropriati mezzi di pubblicità .
Con la prefata Determinazione n. 1/06 lâAutorità per la Vigilanza sui LL.PP., ribadendo quanto già precedentemente espresso sullâargomento, riconosce la possibilità per le P.A. di istituire Albi di professionisti cui attingere per il conferimento degli incarichi di importo minore, fissando al contempo criteri e principi di indirizzo cui lâEnte committente deve attenersi nella fase costitutiva dellâelenco stesso, nel successivo suo aggiornamento, nonché nella fase di effettivo conferimento dellâincarico.
Autore
Avv. Francesca Manili
Data
giovedì 09 marzo 2006
Valuta questa Pagina stampa