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Indici della Rassegna

Titolo
Espropriazioni per pubblica utilità: risarcimento del danno
Argomento
Espropri
Abstract
(Tar Sicilia- Palermo, sent. marzo 2005; Corte di Cassazione, sent. gennaio 2006; Consiglio di Stato, sent. agosto 2005; Consiglio di Stato, sent. agosto 2005)
Testo
La sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, si inserisce nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale avente ad oggetto la questione della determinazione della giurisdizione in materia di azioni risarcitorie proposte a seguito di occupazione di urgenza.

I giudici amministrativi hanno richiamato le recenti pronunce che si sono succedute negli ultimi mesi, al fine di un esame completo e approfondito degli istituti giuridici sottesi e per l’individuazione del Giudice competente.

Nella sentenza in commento, la questione, altamente dibattuta, è stata risolta alla luce della recentissima ordinanza n. 1207 del 23 gennaio 2006 delle SS.UU. della Cassazione.

Con la suddetta ordinanza la Suprema Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario relativamente a tutte le cause risarcitorie in materia di espropriazione esclusi i casi in cui risulti preventivamente necessario rimuovere un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo.

Ne deriva, quindi, come ritenuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 26 marzo 2003, che il giudizio di annullamento assume carattere pregiudiziale rispetto a quello risarcitorio con l’effetto di dover ritenere inammissibile l’azione risarcitoria autonomamente intrapresa.

Per maggior completezza, il Tar Sicilia ha richiamato altresì la sentenza dell’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2005 che perviene a conclusioni differenti affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo anche nei casi di inefficacia sopravvenuta ex lege o di annullamento del provvedimento degradatorio del diritto soggettivo, tenuto conto che la controversia avrebbe ad oggetto atti e provvedimenti della pubblica amministrazione e non meri comportamenti.

Il Tar Sicilia, ritiene con la sentenza in esame, di doversi discostare da questa interpretazione e che la questione vada valutata alla luce della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite della cassazione che perviene ad una interpretazione molto rigorosa della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.

Pertanto nel caso di occupazione appropriativa, caratterizzata dalla perdita di efficacia del provvedimento di occupazione del fondo non seguito dall’adozione del decreto di espropriazione, si verte nell’ambito di un comportamento della P.A. e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario l’azione di risarcimento.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
giovedì 09 marzo 2006
 
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