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Titolo
Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette: la p.a. ha il dovere di verificare la permanenza dei requisiti
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 14 ottobre 2004, n. 6657)
Testo
? Il Fatto
Al ricorrente, nel 1989, era stata riconosciuta dalla USL, un'invalidità civile del 47%, percentuale che gli aveva consentito di essere inserito nelle liste relative al collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Nel 1992, lo stesso, era stato assunto dal Provveditorato agli Studi, con contratto a tempo indeterminato, in applicazione della riserva di cui beneficiava ai sensi della citata legge.
Nel 1996, il lavoratore veniva sottoposto ad una visita di controllo, dalla quale emergeva che, con espresso riferimento allo stato invalidante esistente alla data dell'assunzione, il collegio medico legale gli riconosceva una riduzione della capacità lavorativa in misura non superiore al 30%.
Sulla base di dette premesse, il Provveditorato provvedeva a risolvere il contratto di lavoro a causa della mancanza del requisito relativo al grado di invalidità .
Il lavoratore proponeva ricorso sostenendo l'illegittimo "accertamento ex post ora per allora, dato anche il lungo tempo trascorso dall'assunzione".
? Il Principio
A prescindere dalla perentorietà del termine, stabilito per la verifica iniziale della ricorrenza dei presupposti della valida instaurazione del rapporto di lavoro nel caso di assunzioni obbligatorie, non è dubitabile che l'amministrazione possa, in qualunque momento, verificare la permanenza della condizione necessaria del grado di invalidità del dipendente.
Con la sentenza in epigrafe, i Giudici precisano che la situazione di invalido civile del dipendente costituisce presupposto, non solo della regolarità dell'assunzione, ma costituisce altresì presupposto della permanenza dell'efficacia del rapporto che si fonda sul regime speciale riconosciuto ai dipendenti oggettivamente svantaggiati.
Risulta pacifico, pertanto, che l'amministrazione, non solo non perde il potere, in seguito all'instaurazione del rapporto con l'invalido, di verificare la permanenza dei requisiti soggettivi che ne hanno imposto l'assunzione obbligatoria, ma è anzi titolare del dovere di verificare la legittimità della prosecuzione del vincolo in tutte le ipotesi in cui sospetti la mancanza (anche sopravvenuta) delle condizioni di applicabilità della disciplina in questione anche al fine di tutelare i soggetti effettivamente invalidi e non avviati al lavoro.
Legittimamente, pertanto, nella fattispecie prospettata, la p.a. ha risolto il contratto, essendo venuto meno il requisito essenziale per l'assunzione in servizio del ricorrente, non sussistendo più - o non essendo mai esistito - lo stato di invalidità nella misura richiesta dalla legge per l'applicazione della riserva. Il dipendente, pertanto, non è più legittimato ad essere inquadrato all'interno delle categorie protette.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 25 ottobre 2004
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