Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Il possessore, non anche proprietario, può legittimamente chiedere il risarcimento dei danni all'autovettura incidentata
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. febbraio 2006)
Testo
Il Fatto

Un automobilista proponeva ricorso al Giudice di Pace per chiedere il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura conseguenti ad un sinistro stradale.

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso rilevando il difetto di legittimazione attiva del ricorrente non risultando, il ricorrente, il proprietario dell’auto danneggiata.

L’automobilista, soccombente in primo grado, adiva la Suprema Corte eccependo la violazione degli artt. 1140, 1168, 2043 e 2054 c.c. sostenendo che il Giudice di Pace erroneamente non lo aveva ritenuto legittimato ad agire per ottenere il risarcimento del danno relativo all’auto danneggiata.


Il Principio

“Questa sezione già in passato (Cassazione, sez. III, sent. 10843/1997) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanza contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto – reale o personale – che egli abbia all’esercizio di quel potere”.

“Va dunque affermato il principio che è tutelabile in sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’art. 1140 c.c.”.

“L’applicazione di tale principio ai singoli casi concreti impone al giudice del merito di accertare che l’attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l’incidenza sul suo patrimonio del danno di cui si chiede il ristori”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 17 marzo 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa