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Titolo
Il possessore, non anche proprietario, può legittimamente chiedere il risarcimento dei danni all'autovettura incidentata
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. febbraio 2006)
Testo
Il Fatto
Un automobilista proponeva ricorso al Giudice di Pace per chiedere il risarcimento dei danni subiti dallâautovettura conseguenti ad un sinistro stradale.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso rilevando il difetto di legittimazione attiva del ricorrente non risultando, il ricorrente, il proprietario dellâauto danneggiata.
Lâautomobilista, soccombente in primo grado, adiva la Suprema Corte eccependo la violazione degli artt. 1140, 1168, 2043 e 2054 c.c. sostenendo che il Giudice di Pace erroneamente non lo aveva ritenuto legittimato ad agire per ottenere il risarcimento del danno relativo allâauto danneggiata.
Il Principio
âQuesta sezione già in passato (Cassazione, sez. III, sent. 10843/1997) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanza contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto â reale o personale â che egli abbia allâesercizio di quel potereâ.
âVa dunque affermato il principio che è tutelabile in sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dellâautovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dellâart. 1140 c.c.â.
âLâapplicazione di tale principio ai singoli casi concreti impone al giudice del merito di accertare che lâattore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché lâincidenza sul suo patrimonio del danno di cui si chiede il ristoriâ.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 17 marzo 2006
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