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Indici della Rassegna

Titolo
Legge Finanziaria e proroga della validità delle graduatorie concorsuali
Argomento
Concorsi
Abstract
(Dipartimento Funzione pubblica: parere 7 marzo 2006 n. UPPA 1/6)
Testo
Il dipartimento della Funzione pubblica è stato chiamato a rendere un parere su istanza di un ente locale al fine di dirimere il dubbio circa l’efficacia delle graduatorie di concorsi.

Dopo aver ricostruito l’evoluzione normativa (art. 91 del D.Lgs: 267/2000; art. 34, comma 12 della legge 289/2002; art. 3, comma 61 della L. 350/2003 e art. 1, comma 100 L. 311/2004) - con cui si è statuita la proroga dell’efficacia rispettivamente di un anno (in virtù dei primi due provvedimenti) ed un triennio (in virtù del terzo provvedimento) – reputa che la proroga triennale (in essere dall’1.1.2005) vada applicata a tutte le graduatorie in esistenza indipendentemente dall’essere in corso per efficacia propria o per efficacia connessa alla già intervenuta proroga legislativa.

Conseguentemente “le graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, che al 1° gennaio dell'anno 2005 risultavano ancora valide, anche in virtù delle proroghe previste dalle leggi finanziarie degli anni precedenti, sono da considerarsi valide per tutto il triennio 2005/2007”.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 17 marzo 2006
 
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