Indici della Rassegna
Titolo
Certezza della prorogabilità dei contratti di fornitura e servizi
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. febraio 2006; Tar Lazio, sent. marzo 2006)
Testo
Si ritorna sullâargomento già analizzato nella rassegna n. 9 del c.a. per confermare lâorientamento già ivi segnalato circa gli effetti della legge comunitaria sui contratti in scadenza.
Richiamando lâintervento del Supremo Consesso Amministrativo e dello stesso Tar Lazio le sentenze sopra emarginate ribadiscono:
1 â che non si è voluta cassare dallâordinamento la facoltà del rinnovo del rapporto negoziale oltre il temine fissato;
2 â la finalità delle norma era - e rimane - la garanzia della libertà di concorrenza elidendo ogni velleità di ricorso a procedure derogatorie del principio dellâevidenza pubblica.
Se è vero quindi che non è mai venuto meno il potere di rinnovare i contratti in essere secondo il procedimento della trattativa privata, nei casi e forme disciplinate dallâart. 7 comma 2, lett. f del D.Lgs. 157/1995, è vero che lâente deve dar riscontro alla istanza dellâimpresa titolare del rapporto negoziale in corso di esaurimento.
La p.a. deve ponderare e motivare congruamente la decisione di prosecuzione del rapporto fornendo i giusti motivi di convenienza ed economicità , ma la stesa integrità istruttoria non è richiesta laddove la volontà dellâamministrazione sia rivolta ad escludere la prosecuzione del rapporto ed esprime lâintendimento dellââaffidamento del servizio mediante un rinnovato procedimento di scelta del contraente.
Nessun vincolo o carattere di obbligatorietà può essere riconosciuto in capo alla amministrazione pubblica atteso che rinnovo o indizione di gara non â si trovano su un piano di indifferenziata opzionabilità e quindi di equipollente operatività â.
Per altro verso si è reputato doveroso per lâamministrazione rendere noto lâintendimento contrario alla rinnovazione; la parte privata vanta, infatti, unâaspettativa suscettibile di tutela dovendo essere posta nella condizione di organizzare adeguatamente le attività nella prospettiva della risoluzione del rapporto contrattuale.
Lâobbligo dellâamministrazione si inquadra nel dovere di correttezza nei rapporti intersoggettivi di contenuto patrimoniale e di rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 17 marzo 2006
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