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Indici della Rassegna

Titolo
Certezza della prorogabilità dei contratti di fornitura e servizi
Argomento
Contratti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. febraio 2006; Tar Lazio, sent. marzo 2006)
Testo
Si ritorna sull’argomento già analizzato nella rassegna n. 9 del c.a. per confermare l’orientamento già ivi segnalato circa gli effetti della legge comunitaria sui contratti in scadenza.

Richiamando l’intervento del Supremo Consesso Amministrativo e dello stesso Tar Lazio le sentenze sopra emarginate ribadiscono:

1 – che non si è voluta cassare dall’ordinamento la facoltà del rinnovo del rapporto negoziale oltre il temine fissato;


2 – la finalità delle norma era - e rimane - la garanzia della libertà di concorrenza elidendo ogni velleità di ricorso a procedure derogatorie del principio dell’evidenza pubblica.

Se è vero quindi che non è mai venuto meno il potere di rinnovare i contratti in essere secondo il procedimento della trattativa privata, nei casi e forme disciplinate dall’art. 7 comma 2, lett. f del D.Lgs. 157/1995, è vero che l’ente deve dar riscontro alla istanza dell’impresa titolare del rapporto negoziale in corso di esaurimento.

La p.a. deve ponderare e motivare congruamente la decisione di prosecuzione del rapporto fornendo i giusti motivi di convenienza ed economicità, ma la stesa integrità istruttoria non è richiesta laddove la volontà dell’amministrazione sia rivolta ad escludere la prosecuzione del rapporto ed esprime l’intendimento dell’’affidamento del servizio mediante un rinnovato procedimento di scelta del contraente.

Nessun vincolo o carattere di obbligatorietà può essere riconosciuto in capo alla amministrazione pubblica atteso che rinnovo o indizione di gara non “ si trovano su un piano di indifferenziata opzionabilità e quindi di equipollente operatività”.

Per altro verso si è reputato doveroso per l’amministrazione rendere noto l’intendimento contrario alla rinnovazione; la parte privata vanta, infatti, un’aspettativa suscettibile di tutela dovendo essere posta nella condizione di organizzare adeguatamente le attività nella prospettiva della risoluzione del rapporto contrattuale.

L’obbligo dell’amministrazione si inquadra nel dovere di correttezza nei rapporti intersoggettivi di contenuto patrimoniale e di rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 17 marzo 2006
 
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