Indici della Rassegna
Titolo
Collegamenti tra le imprese: annullamento, autotutela
Abstract
(Tar Toscana, sent. marzo 2006)
Testo
Il Giudice Amministrativo Toscano chiarisce la portata dellâart. 10 comma 1 - bis della Legge Merloni in tema di collegamento tra imprese nellâambito di affidamento di pubblici appalti.
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Come è chiaro, la disposizione normativa in analisi espressamente fa divieto di partecipazione alla gara alle imprese che si trovino in una delle situazione di controllo di cui allâarticolo 2359 cc.
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La P.A. interessata (Comune di Firenze) ha annullato in via di autotutela gli atti di una gara pubblica in quanto è risultato che le numerose offerte prodotte ai fini della partecipazione alla gara medesima fossero state presentate da uno stesso soggetto per conto di due o più società .
Inoltre, i legali rappresentanti delle medesime imprese erano legati da vincolo di coniugio, le ditte sedi territorialmente limitrofe, avevano stipulato fideiussioni presso il medesimo istituto autorizzato (peraltro con numeri progressivi di polizza) ed avevano proposto ribassi simili (1,50% e 1,85%).
I considerati indizi portavano lâAmministrazione a segnalare lâanomalia allâAutorità di Vigilanza sui lavori pubblici che avallava la linea poi seguita dal Comune, esprimendosi nel senso di ritenere non limpida la vicenda sussistendo elementi per poter configurare un collegamento tra le imprese ed una situazione di accordo tra le stesse con lesione della par condicio tra i concorrenti alla gara.
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In sede di gravame dellâannullamento in via di autotutela, la ditta lesa dal provvedimento rilevava ed eccepiva che gli elementi riscontrati dalla P.A. costituivano meri indizi comunque non esaustivi del rinvio operato dal comma 1 - bis dellâart. 10 della Legge 109/1994 allâart. 2359 c.c. in tema di collegamento tra imprese.
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Il Tar Toscana nel pronunciarsi sulla vicenda ha sottolineato come comunque la P.A. deve farsi garante dellâassoluta segretezza delle offerte eliminando quelle situazioni o concrete modalità di presentazione in ipotesi lesive della par condicio dei concorrenti.
Ed ancora, la legge 109/1994 non esclude che la P.A. possa individuare ulteriori fatti o situazioni non tipizzate capaci di alterare la segretezza, la serietà e lâindipendenza delle offerte, purché lâindividuazione non oltrepassi il limite della ragionevolezza e della logicità rispetto alla tutela avuta di mira e consistente nellâautentica concorrenza fra le offerte.
Pertanto fondato e legittimo il provvedimento adottato.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 24 marzo 2006
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