Indici della Rassegna
Titolo
Il Comune può vietare di offrire animali come vincite in giochi a premio
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. 27 ottobre 2004, n. 6317)
Testo
Prima di entrare nello specifico occorre ricostruire la disciplina normativa/giurisprudenziale inerente la tutela dei diritti sugli animali, per individuare, in detto contesto, quali siano i limiti ed i poteri regolamentari dei Comuni.
In tema di utilizzazione degli animali negli esperimenti scientifici opera il D.Lgs. n. 116/92. Nell'interpretare detta specifica normativa, i giudici della Suprema Corte ammettono l'esercizio di detta pratica - sottinteso il pieno rispetto della normativa in materia - solo nell'ipotesi in cui venga accertata l'impossibilità di seguire metodi alternativi.
In materia di maltrattamento degli animali, la norma di cui all'art. 727 c.p., reprime qualsiasi forma di offesa indirizzata all'animale. Specifica la Cassazione Penale che, nel concetto di "maltrattamento", devono ricomprendersi le sevizie, le torture, l'abbandono e, perfino, la stessa incuria.
Nell'ambito del quadro normativo delineato, tornando alla tematica che ci interessa è d'obbligo premettere che i Comuni, poichè sono dotati di poteri di auto - organizzazione, in piena osservanza della legge 142/90, possono regolamentare la materia in esame.
Pienamente legittima appare, pertanto, l'iniziativa di un Comune italiano che, con proprio regolamento a tutela dei diritti degli animali, ha vietato, su tutto il territorio comunale, di offrire animali come vincite dei giochi a premi.
Sulla base delle premesse sopra evidenziate, il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso di un esercente attività di spettacolo viaggiante contro l'iniziativa del Comune.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 25 ottobre 2004
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