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Indici della Rassegna

Titolo
La multa è nulla se il Comune non produce il verbale notificato
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. marzo 2006)
Testo
Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale notificatagli e con cui gli veniva intimato il pagamento di una contravvenzione, assumendo che il verbale di accertamento dell’infrazione non gli era stato mai notificato, con conseguente decadenza della potestà di riscossione coattiva.

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso sostenendo che sebbene il Comune - costituitosi in giudizio – non avesse prodotto il verbale di contravvenzione notificato alla controparte aveva comunque prodotto atti e documenti in possesso della p.a. che testimoniavano l’avvenuta notificazione.

Il Principio

Il ricorrente, adita la Suprema Corte, vedeva accolto il proprio ricorso per le motivazioni di seguito riportate:

“la sentenza impugnata motiva la soluzione accolta in ordine alla sussistenza della avvenuta notificazione del verbale di accertamento della infrazione sulla base di due elementi: una mera annotazione di eseguita notifica, riportante la data ma senza indicazioni del contenuto dell’atto notificato, e l’avviso di contravvenzione. Ora, a parte quest’ultimo, che palesemente è atto diverso dal verbale di accertamento, sicchè la sua esistenza nulla può dire circa la effettiva redazione e notificazione di questo, non può non osservarsi che l’annotazione in un registro, sia pure di una p.a., di una eseguita notifica, senza indicazione dell’atto notificato, integra un elemento privo anche di valore indiziario e comunque del tutto inidoneo a fornire la prova che un determinato atto sia stato effettivamente notificato al destinatario, prova nella specie necessaria al fine di potere superare la contestazione sollevata dal ricorrente”.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 31 marzo 2006
 
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