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Indici della Rassegna

Titolo
Nessuna concessione edilizia per i muretti di recinzione
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 novembre 2005, n. 6348; Tar Lazio Roma, sez. II bis, sent. 23 settembre 2005, n. 7361)
Testo

Il Principio

È illegittima un’ordinanza di demolizione di un muretto di recinzione adottata dal Sindaco nella convinzione della necessità del rilascio della concessione edilizia.

L’opera in questione non può essere, quindi, assoggettata al procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 7 L. n. 47 del 1985 (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali).

Nella sentenza in esame, i Giudici non hanno ritenuto elemento determinante che l’opera (muro di recinzione) si snodi per oltre ventinove metri, tenuto conto che un muro di cinta per assolvere pienamente alla sua funzione deve svilupparsi lungo tutto il perimetro del terreno da presidiare.
L’opera deve quindi essere qualificata alla stregua di una pertinenza urbanistica dal momento che la recinzione, ove sia rispettata l’altezza, è posta a servizio dell’immobile.

Sul medesimo oggetto è intervenuta anche la sentenza del Tar Lazio sez. II Bis n. 7361/05 che perviene alle medesime conclusioni della sentenza in esame.

I Giudici del Tar Lazio hanno ravvisato come le opere di recinzione dei fondi siano subordinate alla mera denuncia di inizio attività, indipendentemente dalla loro tipologia o dall’esistenza o meno di opere murarie come espressamente indicato nella disposizione normativa.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 31 marzo 2006
 
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