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Indici della Rassegna

Titolo
Sono da escludere dalle gare le imprese che si sono rese colpevoli di negligenza in precedenti commesse
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 ottobre 2004, n. 6541)
Testo
Il richiamo operato dall’art. 11 del D. Leg.vo 358/1992 alla disciplina dell’art. 68 del R.D. 2440/1923 consente l’esclusione, dalla partecipazione alla gara, delle imprese che in precedenti commesse si siano rese responsabili di grave inadempienza.
Detta disposizione fa applicazione diretta della norma comunitaria (di cui all’art. 20 della direttiva C.E.E. 93/36) che impone l’esclusione dei soggetti che si siano resi responsabili in precedenti appalti di violazione di doveri professionali.

L’ipotesi censoria va letta in combinato con la norma di rinvio che, autonomamente, prevede ipotesi di inammissibilità alla selezione per errori gravi nell’espletamento dell’attività professionale.
In sintesi, è d’obbligo l’esclusione - dalla partecipazione alla selezione - di quelle imprese che in precedenti rapporti contrattuali abbiano commesso errori, ovvero siano incorse in omissioni gravi tali da concretizzare violazione degli obblighi professionali.

Con la locuzione “violazione dei doveri professionali” si individuano fattispecie di negligenza, errore e malafede purché qualificabili gravi. Non appare necessaria l’effettiva prova e l’accertamento, neppure giudiziale, della detta violazione dei doveri professionali.

La stazione appaltante può far riferimento alla mera notizia o conoscenza diretta (acquisibile con qualsiasi mezzo), purché risulti chiaramente fondata.
Nel caso esaminato, la dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione di una precedente fornitura per le inadempienze reiterate - seppur sistematicamente contestate e “reputate costituire violazione dei principi di correttezza e buona fede” - è stato motivo valido della perdita di fiducia della ditta e quindi posta legittimamente a supporto della dedotta incapacità d’instaurare un corretto rapporto contrattuale.

Carenza/perdita che ha legittimamente imposto alla stazione appaltante l’esclusione dall’aggiudicazione .
Autore
Avv. m. T. Stringola
Data
lunedì 25 ottobre 2004
 
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