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Titolo
Sono da escludere dalle gare le imprese che si sono rese colpevoli di negligenza in precedenti commesse
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 ottobre 2004, n. 6541)
Testo
Il richiamo operato dallâart. 11 del D. Leg.vo 358/1992 alla disciplina dellâart. 68 del R.D. 2440/1923 consente lâesclusione, dalla partecipazione alla gara, delle imprese che in precedenti commesse si siano rese responsabili di grave inadempienza.
Detta disposizione fa applicazione diretta della norma comunitaria (di cui allâart. 20 della direttiva C.E.E. 93/36) che impone lâesclusione dei soggetti che si siano resi responsabili in precedenti appalti di violazione di doveri professionali.
Lâipotesi censoria va letta in combinato con la norma di rinvio che, autonomamente, prevede ipotesi di inammissibilità alla selezione per errori gravi nellâespletamento dellâattività professionale.
In sintesi, è dâobbligo lâesclusione - dalla partecipazione alla selezione - di quelle imprese che in precedenti rapporti contrattuali abbiano commesso errori, ovvero siano incorse in omissioni gravi tali da concretizzare violazione degli obblighi professionali.
Con la locuzione âviolazione dei doveri professionaliâ si individuano fattispecie di negligenza, errore e malafede purché qualificabili gravi. Non appare necessaria lâeffettiva prova e lâaccertamento, neppure giudiziale, della detta violazione dei doveri professionali.
La stazione appaltante può far riferimento alla mera notizia o conoscenza diretta (acquisibile con qualsiasi mezzo), purché risulti chiaramente fondata.
Nel caso esaminato, la dichiarazione di decadenza dallâaggiudicazione di una precedente fornitura per le inadempienze reiterate - seppur sistematicamente contestate e âreputate costituire violazione dei principi di correttezza e buona fedeâ - è stato motivo valido della perdita di fiducia della ditta e quindi posta legittimamente a supporto della dedotta incapacità dâinstaurare un corretto rapporto contrattuale.
Carenza/perdita che ha legittimamente imposto alla stazione appaltante lâesclusione dallâaggiudicazione .
Autore
Avv. m. T. Stringola
Data
lunedì 25 ottobre 2004
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