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Indici della Rassegna

Titolo
Danno alla salute per emissione di onde elettromagnetiche: competenza del giudice ordinario
Argomento
Giurisdizione
Abstract
(Corte di Cassazione, ordinanza marzo 2006)
Testo
Le Sezioni Unite della Cassazioni hanno devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto un’azione proposta da alcuni proprietari di abitazione nei confronti di un gestore di elettrodotto ad alta tensione e finalizzata a veder dichiarata la pericolosità e il danno alla salute derivante dalle emissioni elettromagnetiche generate dall’elettrodotto.

Con l’ordinanza n. 6218 del 21 marzo 2006, i Giudici hanno osservato in particolare che il diritto alla salute, riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione quale diritto fondamentale dell’individuo, ha perduto da tempo ogni valenza assicurativa entrando a far parte della categoria dei diritti sociali a valenza erga omnes o di diritti assoluti della personalità.

La Corte ha ravvisato e definito il petitum nella tutela del diritto alla salute richiamando altresì precedenti pronunce della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata la possibilità di esercitare un’azione ex art. 2043 c.c. al fine di provvedere, non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma, anche, di prevenire e sanzionare l’illecito.

La Cassazione ha pertanto negato che la suddetta controversia potesse rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.lgs 80/98 tenuto conto che la giurisdizione esclusiva in materia urbanistica e edilizia ha come presupposto oggettivo il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad essi equiparati che nel caso di specie non ricorreva.

La domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della P.A. o di concessionari per conseguire il risarcimento danni alla salute è devoluta, quindi, al giudice ordinario.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
giovedì 06 aprile 2006
 
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