Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
E' illegittimo il provvedimento di esclusione del candidato che abbia allegato alla domanda di partecipazione la fotocopia della patente anzichè, come previsto dal bando, della carta di identità
Argomento
Concorsi
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. dicembre 2005)
Testo
La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di una procedura concorsuale o di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità. Qualora, pertanto, il bando commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, l’amministrazione è tenuta a dare puntale esecuzione a tali previsioni.

Nella fattispecie in esame la candidata allegava alla domanda di partecipazione al concorso una copia della patente di guida anziché, come richiesto dal bando, della carta d’identità.

Detta diversa allegazione documentale non può considerarsi una inosservanza delle prescrizioni del bando di concorso atteso che l’art. 35 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce al comma 2: “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato”.

Affermano i giudici amministrativi: “occorre rilevare che l’interesse pubblico sotteso alla prescrizione de qua (allegazione alla domanda di partecipazione al concorso di una fotocopia della carta d’identità valida, pena l’esclusione) va senz’altro riconosciuto nell’esigenza dell’amministrazione di conseguire pubblica certezza circa l’identità formale e la veridicità dei dati anagrafici dei partecipanti alla procedura concorsuale. … La genuina provenienza della domanda di partecipazione al concorso nonché i dati anagrafici della ricorrente poteva trarsi aliunde tramite la documentazione presentata dalla stessa (patente di guida) o mediante regolarizzazione con il deposito della copia mancante della carta d’identità”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 21 aprile 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa