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Indici della Rassegna

Titolo
Diritto di accesso dei consiglieri
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Lombardia- Milano, sent. aprile 2006)
Testo
L’art. 43 del d.lgs 267/00 disciplina il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali ad ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all’espletamento del loro mandato istituzionale.

L’istituto di cui al suddetto articolo costituisce un carattere di specialità rispetto al diritto di accesso disciplinato dall’art. 22 L. 241/90, tenuto conto che incontra il solo limite della ragionevolezza e della non genericità della richiesta.

Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo della Lombardia ha riconosciuto il diritto di un consigliere comunale di accedere al libro mastro riguardante il bilancio al fine di espletare nel modo migliore il mandato istituzionale.

Del resto, solo attraverso la consultazione degli atti relativi al bilancio dell’ente il consigliere può avere contezza della reale situazione e trarre motivi per l’iniziativa politica in consiglio comunale.

Sul punto sono intervenute recentemente numerose sentenze oggetto di segnalazione in precedenti rassegne, tutte univoche nel riconoscere in capo ai consiglieri il diritto di accedere agli atti dell’amministrazione e senza che l’istanza indichi i motivi della richiesta.

Per maggior completezza si indicano di seguito gli estremi delle recenti sentenze su analoghe fattispecie: Consiglio di Stato sentt. 4471/05; 5879/05; 2716/04; 7900/04; 6293/02.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 21 aprile 2006
 
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