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Indici della Rassegna

Titolo
Demansionamento e dequalificazione: risarcimento danni e onere della prova
Argomento
Lavoro
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. marzo 2006)
Testo
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha ritenuto che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per demansionamento e dequalificazione è subordinato all’assolvimento dell’onere probatorio dell’esistenza del pregiudizio.

Non è, quindi, sufficiente limitarsi alla mera indicazione di una presunta dequalificazione, non potendo il giudice prescindere dalla natura e delle caratteristiche del pregiudizio e non ricorrendo il risarcimento del danno professionale in tutti i casi di inadempimento datoriale.

L’inadempimento datoriale può dar luogo ad una pluralità di conseguenze: danno professionale, danno all’integrità psico-fisica (danno biologico) o alla vita di relazione (danno esistenziale) che possono anche coesistere l’una con l’altra e che presentano precise peculiarità probatorie.

I Giudici della Cassazione hanno, pertanto, precisato che il danno da demansionamento si può concretizzare in un danno professionale, in un danno da perdita di chance, in un danno biologico e in un danno esistenziale.

In particolare, le sezioni unite hanno evidenziato che mentre il danno biologico non può prescindere dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può essere dimostrato attraverso gli ordinari mezzi di prova atti a verificare i cambiamenti peggiorativi nella qualità della vita del danneggiato.

La Cassazione ha ravvisato che per danno esistenziale deve intendersi ogni pregiudizio che l’illecito datoriale provoca sul soggetto alterando le sue abitudini di vita, gli assetti relazionali che gli erano propri. Del resto, il danno esistenziale è oggettivamente accertabile attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso.

Proprio per la capacità di essere oggettivamente accertabile l’onere probatorio posto in capo al lavoratore può essere assolto attraverso tutti i mezzi processuali che l’ordinamento mette a disposizione.


Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 21 aprile 2006
 
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