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Indici della Rassegna

Titolo
Il restauro e la ristrutturazione non escludono la demolizione
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. aprile .2006)
Testo
? Il Principio

Rientra nell’accezione di ristrutturazione edilizia, secondo costante giurisprudenza amministrativa, anche la demolizione seguita da ricostruzione del manufatto purché sia mantenuta ferma la sagoma, il volume e la superficie.

La normativa considera ristrutturazione ogni intervento di trasformazione dell’ organismo edilizio mediante realizzazione di “interventi” che possano portare anche alla edificazione di una struttura in tutto o in parte differente da quella preesistente.

Secondo il Consiglio di Stato è ammissibile che le opere di restauro e di risanamento conservativo siano finalizzate alla realizzazione di un bene con differente destinazione d’uso seppur compatibile con lo strumento urbanistico vigente.

Richiamando le disposizioni dell’ art. 3 comma 1 del T.U. edilizio emerge che l’elemento che distingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione edilizia è la conservazione delle linee fondamentali della preesistente edificazione riproducendone specularmene i volumi e le sagome.

Conseguentemente, secondo la sentenza, non può legittimamente escludersi che nel concetto di ristrutturazione edilizia possa ricomprendersi anche la demolizione cui fa seguito la fase di ricostruzione.

Infatti la demolizione va a realizzare il necessario presupposto per il risultato finale, ossia il ripristino del manufatto demolito secondo gli immodificabili elementi della sagoma e volume.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 28 aprile 2006
 
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