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Indici della Rassegna

Titolo
Oneri di urbanizzazione e determinazione degli importi
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. aprile 2006)
Testo
Il Consiglio di Stato interviene sulla problematica relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e/o comunque circa la possibilità di provvedere a successivo conguaglio della somma corrisposta.
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Instaurato contenzioso sulla determinazione del quantum dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, la questione perviene all’attenzione del Consiglio di Stato che nello specifico è chiamato a decidere sulla legittimità del contegno del Comune circa la propria pretesa a commisurare le considerate somme alle effettive spese sostenute per la realizzazione delle opere connesse alla concessione edilizia rilasciata e pertanto alla legittimità della connessa richiesta di successivo conguaglio.
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Secondo il disposto di cui all’art. 5 L. 28 gennaio 1977, n. 10, la determinazione degli oneri di urbanizzazione sia primaria che secondaria, è atto generale di competenza del Comune, che vi provvede con delibera apposita in base a tabelle parametriche che la Regione deve definire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (30 gennaio 1977) per classi di Comuni, in relazione a:

a) ampiezza ed andamento demografico dei Comuni;
b) caratteristiche geografiche dei Comuni;
c) destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell’art. 41 quinquies, pen. ed ult. comma della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nonché delle leggi regionali.

I considerati oneri - secondo il disposto dell’art. 7 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 - sono aggiornati ogni quinquennio dai Comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
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Per quanto riferito, la pretesa debenza avanzata dal Comune e finalizzata all’ottenimento di conguaglio sul contributo di concessione, che sarebbe dovuto in base ai costi reali sostenuti per la concreta urbanizzazione prevista dal Piano Particolareggiato, nel cui ambito la costruzione va a ricadere, costituisce, dunque, una richiesta in contrasto con l’ordinamento giuridico.
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Pertanto, la localizzazione di una costruzione nel territorio comunale ha rilevanza, ai fini della determinazione del contributo di concessione, solo perché la stessa fa scattare l’uno o l’altro parametro relativo alle diverse zone territoriali omogenee, che prevedono una diversa quantificazione di tale contributo a seconda che si tratti di zone di completamento o di zone di espansione assoggettate a previo strumento attuativo.
In ogni caso, da tale localizzazione non può conseguire l’obbligo giuridico di un conguaglio, riferito ai costi reali per la realizzazione di opere di urbanizzazione progettate al fine di dare diretta esecuzione di ufficio ad uno strumento urbanistico attuativo.
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L’ipotesi del rimborso dei costi reali per le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune è prevista soltanto dall’art. 35 della legge n. 865/1971, laddove costituisca componente del prezzo di cessione in proprietà o di concessione in diritto di superficie di un lotto P.E.E.P. ceduto o assegnato, ma mai come contributo per il rilascio della concessione edilizia, che segue sempre i parametri tabellari e dal quale, anzi, tale rimborso corrisposto come prezzo può essere addirittura scomputato.

Tralaticia giurisprudenza ha ribadito la portata generale delle norme che regolano e definiscono gli oneri concessori, senza tra l’altro poter tenere conto dell’utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione né delle spese effettivamente necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita.

Rileva il Supremo Consesso amministrativo che la determinazione dell’onere dovuto per il rilascio della concessione costituisce, dunque, il risultato di un calcolo materiale, essendo la misura concreta direttamente collegata dalla legge al carico urbanistico accertato secondo parametri rigorosamente stabiliti ex ante (da cui la non necessità di una motivazione del provvedimento).

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 28 aprile 2006
 
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