Indici della Rassegna
Titolo
Risoluzione del contratto, sospensione dei lavori e garanzie dell'impresa
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. aprile 2006)
Testo
Il Supremo Consesso interviene sul tema degli appalti pubblici, chiarendo i limiti e lâesercitabilità del diritto di recesso e sospensione lavori da parte dellâimpresa impegnata nellâesecuzione di unâopera pubblica.
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Di fronte allâinerzia della P.A. circa lâemissione delle varianti di progetto necessarie a costruire un edificio a norma di legge, il titolare della società di costruzioni ben può sospendere i lavori, evitando di doversi assumere eventuali responsabilità derivanti dal verificarsi di incidenti in una struttura non conforme alla normativa.
Con lâentrata in vigore della legge n. 46 del 1990, lâappaltatore ha invitato lâEnte appaltante ad adeguare la struttura alle nuove norme.
Di contro il Comune non ha dato risposta spingendo per la realizzazione dellâopera così come inizialmente progettata.
La ditta esecutrice dei lavori ha quindi convenuto in giudizio lâEnte pubblico per sentire dichiarare la risoluzione del contratto.
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La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla questione allâesaurimento dei primi tre gradi di giudizio, pur riconoscendo in capo allâesecutore dei lavori lâobbligo di portare a conclusione i lavori senza poter autonomamente interromperli, ha comunque temperato lâassunto ritenendo legittimo il contegno del privato atteso che lâeventuale collaudo positivo dellâopera non escluderebbe comunque la responsabilità dellâappaltatore in caso danni patiti da terzi.
Non sarebbe corretto costringere lâimpresa a sopportare il rischio di una simile responsabilità .
Sottolinea altresì il Collegio che la mancata collaborazione del committente impedisce la regolare esecuzione del contratto e porta a conseguenze non convenienti per la P.A., pertanto pienamente legittima la sospensione dellâesecuzione dei lavori e/o fondata la successiva istanza di recesso.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
lunedì 15 maggio 2006
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