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Indici della Rassegna

Titolo
Risoluzione del contratto, sospensione dei lavori e garanzie dell'impresa
Argomento
Appalti
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. aprile 2006)
Testo
Il Supremo Consesso interviene sul tema degli appalti pubblici, chiarendo i limiti e l’esercitabilità del diritto di recesso e sospensione lavori da parte dell’impresa impegnata nell’esecuzione di un’opera pubblica.
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Di fronte all’inerzia della P.A. circa l’emissione delle varianti di progetto necessarie a costruire un edificio a norma di legge, il titolare della società di costruzioni ben può sospendere i lavori, evitando di doversi assumere eventuali responsabilità derivanti dal verificarsi di incidenti in una struttura non conforme alla normativa.
Con l’entrata in vigore della legge n. 46 del 1990, l’appaltatore ha invitato l’Ente appaltante ad adeguare la struttura alle nuove norme.
Di contro il Comune non ha dato risposta spingendo per la realizzazione dell’opera così come inizialmente progettata.
La ditta esecutrice dei lavori ha quindi convenuto in giudizio l’Ente pubblico per sentire dichiarare la risoluzione del contratto.
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La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla questione all’esaurimento dei primi tre gradi di giudizio, pur riconoscendo in capo all’esecutore dei lavori l’obbligo di portare a conclusione i lavori senza poter autonomamente interromperli, ha comunque temperato l’assunto ritenendo legittimo il contegno del privato atteso che l’eventuale collaudo positivo dell’opera non escluderebbe comunque la responsabilità dell’appaltatore in caso danni patiti da terzi.
Non sarebbe corretto costringere l’impresa a sopportare il rischio di una simile responsabilità.

Sottolinea altresì il Collegio che la mancata collaborazione del committente impedisce la regolare esecuzione del contratto e porta a conseguenze non convenienti per la P.A., pertanto pienamente legittima la sospensione dell’esecuzione dei lavori e/o fondata la successiva istanza di recesso.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
lunedì 15 maggio 2006
 
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