Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
La mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, degli estremi dell'ordinanza non è causa di invalidità della segnaletica
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di cassazione, sent. marzo 2006)
Testo
Il fatto

Un automobilista proponeva opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia Municipale (con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità) sostenendo, tra le altre, che i cartelli indicatori della velocità non riportavano, sul retro, il provvedimento amministrativo con il quale l’ente proprietario aveva fissato il limite di velocità.

La normativa

L’art. 77 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada detta le norma generali sui segnali verticali, che sono collocati sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, un’indicazione o – come nel caso del limite di velocità – una prescrizione; e le disposizioni successive del medesimo regolamento si preoccupano di stabilire la visibilità (art. 79), le dimensioni e i formati (art. 80) nonché l’installazione (art. 81) dei segnali.


In detto contesto, il comma 7 del citato art. 77 prevede le caratteristiche del retro dei segnali stradali: esso deve essere di colore neutro opaco; su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada e altre annotazioni, che comunque non possono superare una certa superficie, e, ove si tratti di segnali di prescrizione, devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione.


Il principio

Ritiene la Suprema Corte che in mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata indicazione, sul retro del segnale di prescrizione, degli estremi dell’ordinanza di apposizione, “l’inosservanza della norma di cui all’art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada non determini l’illegittimità del segnale, e che l’omissione delle indicazioni formali da questa norma contemplate non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, giacchè quelle indicazioni hanno, più semplicemente, lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 15 maggio 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa