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Indici della Rassegna

Titolo
Non commette reato il pubblico dipendente che si allontana dall'ufficio senza timbrare il cartellino
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte Cassazione, sez. un. penali, sent. maggio 2006)
Testo
Il fatto

Due pubblici dipendenti venivano condannati in primo e secondo grado per i reati di truffa aggravata e di falso per aver timbrato il proprio cartellino presso l’apposito orologio marcatempo all’inizio e alla fine della giornata di lavoro, senza far risultare, mediante analoga timbratura, i propri allontanamenti dal luogo di lavoro non dovuti a motivi di servizio.

Il principio

Per quanto riguarda le imputazioni di falso contestate ai dipendenti, la questione sottoposta all’esame della Suprema Corte – se cioè integri il reato di falso ideologico in atto pubblico la mancata timbratura, da parte del pubblico dipendente, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro – comporta l’esame e la soluzione di altra preliminare questione e cioè se il suddetto cartellino ed i fogli di presenza de pubblici dipendenti abbiano o meno natura di atto pubblico.

Le sezioni unite della Suprema Corte, nella sentenza in esame, hanno ritenuto dover procedere ad una ineludibile distinzione, nell’ambito dell’attività del pubblico impiegato – ed in un contesto in cui il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha assunto connotazioni privatistiche – tra quegli atti che sono espressione della pubblica funzione e/o del pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi dell’ente pubblico da quelli strettamente attinenti alla prestazione di lavoro, ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale.

Sulla scorta della menzionata distinzione la Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha ritenuto che: “il cartellino marcatempo ed i fogli di presenza sono destinati ad attestare solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra il pubblico dipendente e la pubblica amministrazione, ed in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione, il pubblico dipendente, in sostanza non agisce neppure indirettamente per conto della P.A., ma opera come mero soggetto privato, senza attestare alcunché in ordine all’attività della P.A.”.

Nel caso in cui, però, le attestazioni del pubblico dipendente risultanti dalla timbratura cartellino segnatempo o dalla firma del foglio delle presenze siano utilizzate e/o recepite, in atti della P.A. a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi di falso per induzione, ai sensi dell’articolo 48 c.p.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 17 maggio 2006
 
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